In caso di demolizione e ricostruzione,
o comunque di ristrutturazione di un immobile composto da dverse unità mmobiliari per uso residenziale destnate ad essere accorpate, ai fini del calcolo dei massimali di spesa si deve fare riferimento al numero di unità immobiliari presenti al momento dell’avvio dei lavori. Questo principio è applicabile anche nel caso del Supèerbonus, sia ai fni del consolidamente che in riferimento al Superbonus. Inoltre quando sono presenti più unità immobiliari per uso residenziale e anche una o più pertinenze nello stesso edificio, si applicano le regole previste per i condomini, per cui, come ribadito dall’Agenzia delle entrate con la riposta 464/2001, “con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus – al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze”. Non fa differe nza da questo punto di vista che si tratti di consolidamento o risparmio energetico. Quindi ind ettaglio, nel primo caso relativo al consolidamento è corretto il calcolo del limite di spesa che però è comprensivo di tutte le opere relative ala ricostruzione, compreso quindi anche gl impianti in quanto si tratta, appunto, di interventi necessari per il completamento dell’ntervento principale e l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione 147/E/2017). Nel caso del Superbonus energetico il limite di spesa per la coibentazione va moltiplicato per tre, mentre ovviamente per il conteggio delle spese per gli interventi trainati occorre tener conto esclusivamente del numero di unità immobiliali riscaldate. Quanto all’mpanto fotovoltaico, però, deve considerare che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, nell’ambito del tetto massimo di 48.000 euro è ammesso un limie di 1.600 euro per ogni KW di potenza nominale e non di 2.400 euro. Invariato il limite di 1.00o euro per l’accumulo.
Source: repubblica.it
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