I proprietari unici di un edificio con più unità immobiliari distintamente accatastate hanno diritto al Superbonus con le stesse regole previste per i mini condomini, come indicato nel testo del comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Anche per quel che riguarda le modalità del calcolo del tetto di spesa per gli interventi da effettuare occorre fare riferimento al testo di legge che specifica le modalità da adottare per gli edifici composti da più unità. Le regole in questo caso sono dettate dal.comma 1 dello stesso articolo che precisa che per la contabilizzazione per gli interventi trainanti, occorre fare riferimento al “numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. Lo stesso nel caso degli interventi trainati. Di conseguenza, come ribadito anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30 del 22 dicembre 2020, ai fini del calcolo del tetto di spesa riferito al numero di unità immobiliari occorre tener conto esclusivamente di quelle presenti nello stesso fabbricato, sia per uso abitativo che diversamente accatastate. Le pertinenze che si trovano al di fuori dell’edificio non possono invece godere di un proprio tetto di spesa ma devono essere conteggiate all’interno del tetto di spesa dell’unità per uso abitativo alla quale sono collegate. Questa modalità di calcolo ha precisato l’Agenzia, è valida sia per quel che riguarda il Superbonus di tipo energetico che per il sismabonus al 110%. Quindi nel suo caso poichè si tratta di una villetta bifamiliare con box edificato a parte, il tetto di spesa deve far riferimento a due sole unità.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.