Superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, sismabonus e bonus
ristrutturazioni. Cosa hanno in comune queste detrazioni fiscali e
per quale motivo tra il 2020 e il 2021 c’è stato un boom nella
spesa in edilizia? La risposta è molto semplice e va cercata
all’interno dell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).
Detrazioni fiscali e opzioni alternative
Fatta esclusione per il sismabonus che già lo prevede
all’interno dell’art. 16, comma 1-octies del Decreto Legge n.
63/2013, a partire dal 18 luglio 2020 (data di pubblicazione della
legge di conversione del Decreto Rilancio), le maggiori detrazioni
fiscali per il settore dell’edilizia hanno potuto godere delle
opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto
Rilancio:
- lo sconto in fattura, operato dal fornitore
degli interventi o dei servizi fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari; - la cessione del credito, di pari ammontare,
con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Da ricordare che, però, il comma 1-octies per la cessione del
credito maturato con il sismabonus escludeva la cessione ad
istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Detrazioni fiscali e opzioni alternative: cosa cambia dopo la
legge di Bilancio 2022
Per tutto il 2021, l’art. 121 del Decreto Rilancio è stato
davvero la spinta di molti bonus fiscali. Se dovesse essere
confermato il contenuto dell’articolo 8 del disegno di legge di
Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri, la situazione
cambierà notevolmente.
È stata, infatti, prevista una modifica all’art. 121 del Decreto
Rilancio ma limitata al comma 7-bis dove le parole “nell’anno 2022”
sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2025”. Ciò significa che le opzioni alternative, così come previste
dal D.L. n. 34/2020 potranno essere utilizzate per il Superbonus ma
non per tutte le altre detrazioni fiscali in edilizia.
Al soli Ecobonus ordinario e Sismabonus ordinario si potranno
applicare le opzioni alternative ma non come quelle previste
all’art. 121 che ha dato la possibilità di cessione agli istituti
di credito e intermediari finanziari. Per il sismabonus ordinario,
come previsto all’art. 16, comma 1-octies del D.L. n. 63/2013, il
beneficiario della detrazione potrà optare solo per lo sconto in
fattura da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi ma
quest’ultimo potrà portare in compensazione il credito di imposta,
in cinque quote annuali di pari importo oppure cedere il credito
d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane
in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Stesso discorso per l’ecobonus ordinario
che ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013.
Una bella differenza rispetto alle opzioni previste all’art. 121
del Decreto Rilancio. Bonus ristrutturazioni e bonus facciate
non avranno più neanche l’opzione alternativa prevista per ecobonus
e sismabonus ordinari, e i contribuenti potranno portare in
detrazione le spese senza alcuna cessione al fornitore.
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