Il proprietario non responsabile dell’inquinamento di un
sito è tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n.
152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) ad adottare le misure di
prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), dello stesso
Codice e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, non
anche la messa in sicurezza definitiva né gli
interventi di bonifica e di ripristino ambientale.
Questi consolidati principi non trovano però applicazione
nel caso in cui, il proprietario, ancorché non responsabile, ha
attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale. In questo caso, infatti, la
fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole va
rinvenuta nell’istituto della gestione di affari non
rappresentativa per cui, ai sensi dell’art. 2028 c.c.
colui che, scientemente e senza esservi tenuto, assume la gestione
di un affare altrui ha l‘obbligo di proseguirla
fino a quando l’interessato possa provvedervi da sé stesso.
Messa in sicurezza definitiva sito inquinato: gli obblighi
dell’ex proprietario
La conferma arriva dal Consiglio di Stato, con
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