Il bonus 110 spetta per lavori su immobili posseduti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni.
Questo, tuttavia, non significa che chi è titolare di partita IVA non è ammesso in nessun caso al beneficio. La questione torna di attualità visto che il 110 sarà oggetto di proroga nella prossima legge di bilancio 2022 (vedi anche Bonus casa e 110, il vademecum delle proroghe in arrivo).
Il bonus 110 partite IVA: la regola
I titolari di reddito d’impresa, arte e professioni (quindi partite IVA) non possono godere del bonus 110% per i lavori eseguiti sugli immobili c.d. strumentali, ossia quelli utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Quindi, ad esempio, l’imprenditore non potrà godere del beneficio se gli interventi edili riguardino il capannone in cui si svolge l’attività dell’impresa oppure lo stabile in cui ha sede l’impresa stessa.
Allo stesso modo il titolare di ditta individuale non può avere il superbonus per i lavori eseguiti sul locale commerciale in cui svolge la sua attività.
Tali soggetti possono godere del potenziato sgravio fiscale solo per gli interventi eseguiti su immobili posseduti nell’ambito privatistico. Quindi, ad esempio, sulla casa in cui abitano o su un edificio adibito a seconda casa.
Laddove, tuttavia, si tratti di immobile ad uso promiscuo, il bonus 110% troverà applicazione per metà (quindi al 65%).
Ci sono poi da considerare i titolari di partita IVA soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio i forfettari). Tali contribuenti, essendo soggetti ad imposta sostitutiva, ne consegue che a fronte di lavori ammessi al bonus 110 non possono godere della detrazione fiscale Irpef, ma solo dello sconto in fattura o cessione del credito.
Se l’immobile strumentale si trova in condominio
Ad ogni modo, la limitazione di cui al paragrafo precedente, in merito agli immobili strumentali, riguarda esclusivamente gli interventi realizzati su “unità immobiliari”, in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini (Circolare n. 24/E del 2020).
In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti nel condominio siano strumentali alla propria attività di impresa o arti e professioni.
Questo significa che, se ad esempio, un titolare di ditta individuale ha il negozio in un codominio, e si effettuato sullo stabile condominiale (e non sul suo negozio) lavori ammessi al bonus 110, tale soggetto è ammesso a godere del beneficio per i lavori condominiali ed in base alla sua quota di partecipazione alla spesa.
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Source: investireoggi.it
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