La Faq dell’Enea
Sulla congruità dei costi, l’Enea ha dato risposta a questa domanda:
«Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione di cui al cosiddetto Decreto Asseverazioni, a quali prezzi devo far riferimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del cosiddetto Decreto Requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto?
L’Enea specifica che i prezzi a cui è necessario fare riferimento sono previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus:
«Nel caso in questione – si legge nella risposta – i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti ecobonus. I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore».
Ciò significa che rispetto agli interventi coperti da superbonus 110% e che prevedono l’asseverazione, il tecnico abilitato dovrà allegare il computo metrico, dichiarando il rispetto dei i costi massimi per tipologia di intervento.
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