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Bonus 110, differenza da conoscere per case in centro o periferia – Investire Oggi

Bonus 110 per edifici nei centri storici: deroga su cappotti termici e tetti eco

Il superbonus 110 spetta anche per gli interventi antisismici effettuati su immobili situati in centro storico. Proprio su tale aspetto si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 598 del 2021.

Il superbonus 110 sia per gli interventi di risparmio energetico sia per quelli antisismici.

Il superbonus 110, ex art.119 del D.L. 34/2020, spetta non solo per gli interventi finalizzati al risparmio energetico ma anche per i lavori che sono volti a ridurre il rischio sismico dell’edificio.

Infatti, il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri dell’edificio;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Gli interventi antisismici devono essere effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Anche se ubicati in centri storici. Per questo si parla anche di 110 centro storico.

Il siamabonus da diritto anche al bonus mobili.

Ai fini del superbonus, i tecnici incaricati devono asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110 centro storico: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il superbonus 110 spetta anche per gli interventi effettuati su immobili situati in centro storico. Proprio su tale aspetto si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 598 del 2021.

In base a quanto detto sopra, gli interventi antisismici devono essere effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.

3274 del 20 marzo 2003. Anche se ubicati in centri storici.

A tal proposito, per l’individuazione delle zone agevolate, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che bisogna fare riferimento alla mappa di classificazione rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per Comuni, pubblicata sul sito https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica.

Ove riguardino i centri storici, gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari.

Per l’individuazione del corretto significato di progetto unitario, l’Agenzia delle entrate rimanda al parere della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, RU n.7035 del 13 luglio 2021:

il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale.

Un ulteriore chiarimento ha riguardato le spese professionali. Queste possono essere ammesse al superbonus 110 centro storico. Se l’intervento viene effettivamente realizzato.

Argomenti: Detrazione 110, Fisco e tasse

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