Da qui ne deriva che non può essere agevolato nemmeno l’eventuale corrispettivo corrisposto a un eventuale general contractor per l’attività di solo coordinamento svolta. Anche in questo caso infatti si tratta di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Prima di esprimersi invece favorevolmente rispetto alla detraibilità delle spese relative allo studio di fattibilità, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni chiarimenti sulle regole relative all’operato del general contractor richiamando la circolare 261 del 2021.
Il documento di prassi spiega inoltre che:“Al riguardo, per quanto concerne gli oneri oggetto di riaddebito si rammenta che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110% poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.” Detto questo l’Agenzia delle Entrate ritiene che invece spetti la detrazione nella misura del 110% per le spese legate allo studio di fattibilità, in quanto l’adempimento è richiesto dal tipo di lavori agevolabili.
Sempre nella stessa risposta l’Agenzia precisa che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni. In detrazione poi si possono portare anche alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, come ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione. Anche alla luce di queste precisazioni ne consegue che è ammessa la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori.
Source: bonuscasa.ecodibergamo.it
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