Ecobonus 65%, la guida. Il superbonus 110% scattato con il Decreto Rilancio a luglio del 2020 è senz’altro oggi la via più economica per affrontare le spese di riqualificazione energetica degli edifici. A patto, però, che vengano rispettati paletti precisi fissati dall’Agenzia delle Entrate rispetto al tipo di lavori (cappotto termico, impianto di riscaldamento in condominio e impianti di riscaldamento in proprietà esclusiva) e non pochi passaggi burocratici. C’è però un’altra via già molto utilizzata negli ultimi anni per affrontare i lavori di ristrutturazione in casa con l’obiettivo del risparmio energetico. Benefici prolungati per spese sostenute fino a dicembre 2021.
IL RISPARMIO ENERGETICO
È la stessa Agenzia delle Entrate a definire che cosa si intende per risparmio energetico. Dunque, chi aumenta il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, spiega l’Agenzia, può detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). Ottenendo quindi una riduzione delle stesse imposte. Ma attenzione, «i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale». A
CHI INTERESSA
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio.
COME FUNZIONA IL BONUS
La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
I VANTAGGI FINO ALL’85%
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Cashback, cresce la corsa al premio di 1.500 euro: il 30 giugno la prima scadenza
GLI INTERVENTI
In generale, le detrazioni sono riconosciute per diversi tipi di intervento:
– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
– il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
– l’installazione di pannelli solari
– e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione spetta, inoltre, per:
– l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
– l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
– l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
– Infine, l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
LE DIVERSE ALIQUOTE
A questo punto, andiamo a vedere nel dettaglio. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal primo gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per l’ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari; oppure per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%. Infine, è previsto anche l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
GLI IMPORTI MASSIMI
I tetti massimi d’importo (cioè di spesa effettuata) sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento:
153.846 euro (detrazione effettiva pari a 100mila euro) per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
92.307 euro (detrazione effettiva pari a 60mila euro) per l’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
46.153 euro (detrazione effettiva pari a 30mila euro) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
GLI INTERVENTI CONDOMINIALI
Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari: – all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore – all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO
In base al Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente o di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; oppure possono optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per godere del bonus è necessario presentare la seguente documentazione:
– l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (in alcuni casi però questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali);
– l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. La certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, e va trasmessa all’Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori, cioè il giorno del cosiddetto “collaudo”; la scheda informativa da spedire sempre all’Enea e sempre entro i novanta giorni dalla data di collaudo.
– la scheda, che dal 2018 va spedita anche per i lavori detraibili col bonus 50% che implicano un risparmio energetico, deve contenere: a) i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese; b) i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti; c) la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
I PAGAMENTI
Bisogna inoltre pagare le fatture con apposito bonifico bancario o postale: in particolare il bonifico dovrà riportare: il codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del fornitore e la seguente causale che fa riferimento alla detrazione individuata. Naturalmente, tutti questi documenti (attestazione, scheda informativa, ricevuta di trasmissione all’Enea, fatture e bonifici) dovranno essere esibiti al Caf che elaborerà la dichiarazione dei redditi e conservati con estrema cura in caso di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.