L’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione Irpef di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sullo stesso immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) beneficia della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche (articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013).
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta all’istanza di interpello del 24.06.2021 n. 437.
Il comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del dpr n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
All’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, la detrazione spetta in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro (attualmente si applica l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 ad euro 96.000).
A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, quindi, il beneficiario deve calcolare la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, come risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ricorda, inoltre, che con la risoluzione n.34/E del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica (c.d. eco-bonus), spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (c.d. “sisma bonus”).
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