CATANIA – Si è parlato già molto dei diversi Bonus resi disponibili ai cittadini per migliorare le condizioni delle proprie case: tra Ecobonus al 110% (ora esteso anche agli ascensori) e consigli sull’utilizzo ottimale dello spazio a disposizione all’interno delle abitazioni, la possibilità di avviare lavori di efficientamento energetico è stata data a moltissimi.
Ma cosa succede se non si riesce a usufruire dell’Ecobonus al 110%? Restano validi gli interventi che permettono di sfruttare l’Ecobonus al 50% ed al 65% di detrazione fiscale IRPEF.
Quali spese posso effettuare col bonus al 65%?
Nel caso del Bonus al 65%, il rimborso è ottenibile per la riqualificazione energetica degli edifici, nello specifico in questi casi:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;
- building automation;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
- acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro;
- installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione.
Un requisito indispensabile per ottenere la detrazione è l’ottenimento dell’asseverazione rilasciata da parte di professionisti abilitati e il rilascio della Attestazione di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio.
Vantaggi del bonus al 65%
A spiegare la situazione è intervenuto ai microfoni di NewSicilia l’architetto ir Lorenzo Di Bella: “Il bonus del 65% in questo momento è l’alternativa per affrontare i lavori di efficientamento energetico degli immobili residenziali, questo perché ci dà l’opportunità di usufruirne non solo in tempi celeri ma anche di superare determinate difficoltà per chi abita in condominio“.
Continua: “Facciamo qualche esempio: se abito in un condominio dove mi sono accorto che la maggior parte dei miei condomini hanno degli abusi interni ed esterni e che non riesco a darmi una possibilità di usufruire del bonus al 110, con il 65 ho la possibilità di fare gli stessi interventi ‘a costi minori’, con un vantaggio fiscale del 65%”.
“Andiamo sul pratico: se dovessi ristrutturare il mio appartamento e fare un cappotto interno, sostituire la caldaia e andare a installare dei climatizzatori tutto ciò sarebbe completamente fattibile perché mi darebbe la possibilità di andare a fare una piccola riqualificazione energetica interna”, prosegue.
“Il bonus 65% – illustra Di Bella – non vede la differenza tra interventi trainati e trainanti, io posso tranquillamente sostituire la caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione e prendere il bonus 65% usufruendo anche della possibilità di cessione del credito, oppure posso fare un cappotto interno e ricevere un’analisi energetica da parte del mio tecnico. Poi, con l’aumento della classe, posso farmi detrarre tutte le lavorazioni per questo tipo di cappotto o evitare di distruggere le pareti e usufruire comunque del bonus al 65%”.
“Un ultimo esempio è quello dei pannelli fotovoltaici del solare termico, il bonus 65% sarebbe comunque speso in campo di energia con lo scambio sul posto, mentre con l’ecobonus al 110% lo scambio sul posto non si può fare”, conclude.
A chi spetta la detrazione?
I soggetti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche come titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti, pertanto non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
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