Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieEco BonusBonus alberghi: ecobonus e sismabonus all’80% – Lavori Pubblici

Bonus alberghi: ecobonus e sismabonus all’80% – Lavori Pubblici

Nuove possibilità per il settore turistico. Dovremo ancora
attendere la conversione in legge, ma l’art. 1 del Decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152
ha previsto nuove detrazioni fiscali e contributi
a fondo perduto per le imprese operanti nel settore turistico.

Bonus alberghi: i beneficiari

Detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto sono
riconosciuti:

  • alle imprese alberghiere;
  • alle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 20
    febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali);
  • alle strutture ricettive all’aria aperta;
  • alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e
    congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi
    termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Bonus alberghi: la detrazione fiscale

La misura messa a punto nel decreto Infrastrutture prevede un
contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80% delle
spese sostenute i seguenti interventi realizzati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre
2024:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle
    strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in
    conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del
    Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  • interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),
    c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi
    di cui alle lettere a) e b);
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature
    e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali,
    relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24
    ottobre 2000, n. 323;
  • spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma
    2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Bonus alberghi: il contributo a fondo perduto

Lo stesso articolo prevede anche la possibilità di accedere ad
un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese
sostenute per gli stessi interventi elencati e realizzati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000
euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo
massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche
cumulativamente:

  • fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una
    quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle
    strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15%
    dell’importo totale dell’intervento;
  • fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società
    abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo
    11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le
    società cooperative e le società di persone, costituite in misura
    non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui
    quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai
    due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono
    costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese
    individuali gestite da giovani, che operano nel settore del
    turismo;
  • fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede
    operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo,
    Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
    Sicilia.

Bonus alberghi: detrazioni e contributi a fondo perduto
cumulabili

Detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto sono cumulabili,
a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto per gli interventi. L’ammontare
massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica
soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di
concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del
contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea
garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari, o cauzione costituita, a scelta del
beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad
esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a
titolo di pegno a favore dell’amministrazione.

Finanziamenti a tasso agevolato

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non
coperte da detrazioni e contributo a fondo perduto, è possibile
fruire anche del finanziamento a tasso agevolato, a condizione che
almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di
riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a
legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze
pubbliche.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli
interventi sono stati realizzati. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione
di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo,
pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta
è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione
ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari
finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le
stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto
cedente.

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi
in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato
ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
Infrastrutture il Ministero del turismo, pubblica un avviso
contenente le modalità applicative per l’erogazione degli
incentivi, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.

Bonus alberghi: sarà Click day

Gli incentivi sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle
domande, nel limite di spesa di:

  • 100 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
  • 40 milioni di euro per l’anno 2025;

con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti
al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment