Il superbonus 110% permette di utilizzare il bonus ascensori anche in assenza di condomini over 65, come è stato indicato dalla risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 455 del 5 luglio 2021. Vediamo insieme le novità.
L’abbattimento delle barriere architettoniche può esser realizzato anche mediante il bonus ascensori, previsto dal superbonus 110%.
Tramite al risposta all’intervallo n. 455 del 5 Luglio, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che l’agevolazione al 110% può essere utilizzata anche se non sono presenti condomini over 65.
Bonus ascensori: non è necessario il requisito di età
Una volta confermato che il requisito d’età dei condomini non è necessario, i requisiti standard necessari per usufruire dell’agevolazione sono:
- eseguire uno degli interventi trainanti a cui collegare i lavori relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche;
- gli interventi devono essere in grado di realizzare un miglioramento di due classi energetiche o in alternativa il raggiungimento di quella più alta.
A tal proposito, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto diverse novità. Tra gli interventi trainanti, infatti, sono compresi:
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“I lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).”
Inoltre, la circolare n.19/2020 ha specificato che il beneficio è legato al tipo di intervento effettuato, anche se non sono presenti disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.
Bonus ascensori: sconto, detrazione e cessione del credito
L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede tre modi per usufruire del bonus ascensori 110%:
- detrazione dalla dichiarazione dei redditi;
- sconto in fattura (di comune accordo con l’impresa che conduce i lavori);
- cessione del credito a terzi, tra cui le banche.
L’importo massimo di spesa per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche è pari a 96.000 euro.
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