Un quesito molto ricorrente tra i contribuenti è se il Superbonus 110% possa essere utilizzato anche per il Bonus Ascensori, ovvero per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 455 del 5 luglio 2021, il Superbonus 110% è valido anche senza il requisito anagrafico dei condomini.
Bonus Ascensori con Superbonus 110% anche senza requisito anagrafico condomini
Il requisito anagrafico dei condomini per accedere al Superbonus 110% per eliminare le barriere architettoniche non è più necessario.
Il Bonus Ascensori si può usufruire al 110% anche se nell’edificio non vivono condomini over 65 anni.
Per poter accedere all’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- gli interventi devono comportare un miglioramento di due classi energetiche,
- effettuare uno degli interventi trainanti
“finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).”
Bonus Ascensori con Superbonus 110%: sconto, detrazione e cessione del credito
Il Bonus Ascensori con Superbonus 110% ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio si può usufruire sotto forma di:
- detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi;
- cessione del credito agli intermediari creditizi o terzi soggetti. L’Istante può optare per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per quelli di abbattimento delle barriere architettoniche;
- sconto in fattura, in accordo con la ditta che esegue i lavori.
Si ricorda che per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, il tetto massimo di spesa ammesso al Superbonus 110% è attualmente pari ad euro 96.000.
La detrazione fiscale spetta nella misura del 110% calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 96.000 e, dunque, pari a una detrazione non eccedente a euro 105.600.
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