Bonus auto 2021: Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
La misura non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta ambientale, andandosi a integrare alla vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.
Ecobonus è promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo.
E’ possibile prenotare sul sito https://ecobonus.mise.gov.it/ anche i nuovi incentivi previsti per i veicoli commerciali N1 e per i veicoli M1 speciali.
L’incentivo per l’acquisto di queste nuove categorie è stato previsto con la Legge di Bilancio 2021 che ha stanziato per questi veicoli 50 milioni di euro. Di questi, 10 milioni sono concessi esclusivamente ai veicoli con alimentazione elettrica.
In particolare, sono disponibili contributi fino a 8.000 euro (nel caso di rottamazione) per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
Il contributo viene riconosciuto in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra che non potrà essere superiore a 3,5 tonnellate.
Bonus Auto: incrementate di oltre 76 milioni di euro le risorse
A partire da venerdì 23 aprile 2021 saranno incrementate di oltre 76 milioni di euro le risorse per prenotare l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni relativo alle categorie dei motocicli L e delle auto M1.
Si tratta di una nuova disponibilità di risorse residue già stanziate per l’anno 2020 nei decreti Rilancio e Agosto, nonché nel fondo Ecobonus.
In particolare le risorse per gli incentivi saranno così suddivise:
- 56 milioni di euro confluiranno nel fondo Ecobonus M1 2021 per la fascia di emissione 0-60 g/km;
- 13 milioni di euro confluiranno nel fondo Legge di Bilancio 2021 M1 per la fascia di emissione 61-135 g/km;
- 2 milioni di euro confluiranno nel fondo Legge di Bilancio 2021 M1 per la fascia di emissione 0-60 g/km – extrabonus;
- 260 mila euro confluiranno nel fondo Ecobonus L 2021.
Verrà successivamente attivato il fondo decreto Rilancio Residuo 2020 M1 per la fascia di emissione 0-135 g/km, con un importo pari a circa 5 milioni di euro.
Nella gestione delle prenotazioni riferite agli stanziamenti emergenziali residui del 2020 si applicano, ove compatibili, le modifiche intervenute con la Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178 art.1 commi dal 651 al 656 nonché il comma 658.
Registrazione
1. Come effettuare la registrazione utente?
L’utente potrà registrarsi seguendo le indicazioni del Manuale di registrazione (Scarica il PDF).
2. la P.IVA ed il numero REA da inserire per l’accreditamento corrispondono a quelli del costruttore/importatore o a quelli del concessionario?
Per effettuare l’accreditamento il rivenditore dovrà inserire i dati del concessionario (P.IVA e n. REA) per poi compilare la scheda con i propri dati personali (nome; cognome; CF; ecc..).
3. Come comportarsi nel caso in cui i concessionari non possano completare l’accreditamento in quanto “Non è stato trovato nessun rivenditore di veicoli iscritto al Registro Imprese”?
Tale fattispecie si verifica in quanto l’ATECO non corrisponde a quelli riconducibili al commercio/intermediazione di autoveicoli e motoveicoli (quindi 45.11.01, 45.11.02 e 45.40.11 45.40.12). Per sanare tale problematica è necessario che il concessionario abbia tra le attività riscontrabili da visura camerale uno dei suddetti ATECO (anche solo come attività secondaria).
Contributi
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Contributi e modalità di accesso
Attenzione!
Il tetto massimo degli annullamenti è stato elevato da 20 a 50. Il concessionario dopo 50 annullamenti non potrà più effettuare nuove prenotazioni per 15 giorni
1. Per accedere alle agevolazioni è sempre necessario consegnare un veicolo per la rottamazione?
NO. Per la categoria di veicoli M1 è possibile accedere all’agevolazione senza rottamazione, tuttavia la quota di contributo concessa è inferiore rispetto al caso in cui venga consegnato un veicolo per la rottamazione.
2. Nei casi in cui occorra consegnare al venditore un veicolo usato, quali sono le condizioni relative?
Il veicolo usato deve avere i seguenti requisiti:
- per i veicoli di categoria M1 è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Per accedere al contributo L. Bilancio 2021 relativo alle fasce comprese tra 0-60 g/km CO2 il veicolo rottamato, oltre ai requisiti suddetti, deve essere immatricolato in data antecedente al 1°gennaio 2011. Per la fascia 61 -135 g/km CO2 è possibile rottamare anche un veicolo omologato alla classe Euro 5.
- per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato ad una classe euro inferiore a euro 4/IV;
- per i veicoli di categoria L è necessario che il veicolo usato appartenga alla categoria L e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 nonché oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.
- in ogni caso (sia acquisto che locazione per tutte le categorie) il veicolo usato deve essere intestato, da almeno 12 mesi, all’acquirente o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ed obbligatoriamente avviato alla rottamazione.
N.B. Il venditore entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
3. Come si svolge il processo di corresponsione e rimborso dei contributi relativi ai veicoli agevolati?
Il processo si compone di 4 fasi:
Fase 1 Prenotazione dei contributi.
I venditori:
- si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori;
- prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
- confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.
Fase 2 Corresponsione dei contributi
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Fase 3 Rimborso al venditore dei contributi
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
Fase 4 Recupero dell’importo del contributo
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.
4. Come funziona l’help desk per i potenziali acquirenti?
È possibile rivolgere quesiti tramite l’apposita scheda di contatto. Le risposte vengono pubblicate nella sezione FAQ che viene periodicamente aggiornata sulla base dei nuovi quesiti pervenuti. Si ricorda che non sono formulate risposte dirette a singole domande.
5. Come funziona l’help desk per i rivenditori?
Per le attività di registrazione e prenotazione i rivenditori possono richiedere assistenza mediante i canali dedicati e loro comunicati in fase di registrazione.
6. Nei casi in cui per poter accedere alle agevolazioni si procede a rottamare un veicolo, quando è necessario effettuare la rottamazione?
Il veicolo da rottamare deve essere consegnato contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo, la rottamazione dovrà essere ultimata entro 30 giorni per i veicoli M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L consegna del nuovo veicolo. Qualora la consegna del veicolo corrispondesse al 180° giorno dalla data di prenotazione, in tale data sarà necessario completare la terza fase della prenotazione (“Completamento”, Manuale di prenotazione – pag. 23), pena l’annullamento, successivamente al “Completamento” saranno concessi ulteriori 30/15 giorni per il caricamento dei documenti della rottamazione.
7. E’ previsto un importo minimo da versare a titolo di acconto?
NO. Non è previsto un importo minimo.
8. il contributo statale da corrispondere al cliente quale “compensazione del prezzo d’acquisto” (es. 6.000€) va scorporato dall’imponibile oppure dal prezzo comprensivo di IVA?
A seguito del chiarimento recentemente intervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il contributo statale non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA (in quanto integrazione di corrispettivo), che resta determinata dal prezzo di listino, al netto dell’IVA, ridotto dello sconto commerciale (eventuale) praticato dal venditore.
A titolo di esempio:
Veicoli di categoria M1/N1/M1 Speciali
€ | |
Base imponibile (Prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto commerciale) | 20.000 |
IVA | 4.400 |
Prezzo di acquisto IVA compresa | 24.400 |
Contributo statale Ecobonus DM 20 marzo 2019 | 6.000 |
Prezzo finale di acquisto | 18.400 |
Veicoli di categoria L (ciclomotori/motoveicoli)
€ | |
Base imponibile (Prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto commerciale) | 1.000 |
IVA | 220 |
Prezzo di acquisto IVA compresa | 1.220 |
Contributo statale Ecobonus DM 20 marzo 2019 | 300* |
Prezzo finale di acquisto | 920 |
*30% della base imponibile
9. Una richiesta di prenotazione non andata a buon fine per esaurimento dei fondi, rimane attiva come prelazione a fronte di una successiva ricomposizione del fondo?
NO, non esiste lista d’attesa. In caso di esaurimento dei fondi i venditori potranno via via verificare nuove disponibilità di risorse derivanti da eventuali annullamenti e proporre nuove prenotazioni.
10. E’ possibile cumulare ECOBONUS e/o il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/ Contributo L. Bilancio 2021 con altri incentivi regionali e provinciali?
Per i veicoli M1 è previsto il divieto di cumulo con altri incentivi di carattere nazionale, per cui non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità di Ecobonus con altri incentivi regionali e provinciali. Per i veicoli di categoria L non è prevista alcuna restrizione in proposito. .
11. In caso di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, o a persone presenti sul camerale, o ai loro conviventi?
No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, Il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.
12. Il versamento dell’acconto è obbligatorio?
SI. E’ obbligatorio versare un acconto all’atto della prenotazione anche in caso di acquisto del veicolo mediante finanziamento dell’intero importo.
13. E’ obbligatorio caricare il certificato di proprietà?
No. Non è obbligatorio caricare tale documento, tuttavia in base a quanto indicato nel DM 20 marzo 2019 in alternativa è necessario presentare o il foglio complementare o l’estratto cronologico.
14. Esiste un limite alle prenotazioni giornaliere per ogni Concessionario?
Si, ogni Concessionario può effettuare al massimo 50 prenotazioni al giorno. Il numero massimo è dato dalla somma delle prenotazioni effettuate dai rivenditori registrati del singolo Concessionario.
15. Esiste un limite agli annullamenti delle prenotazioni per ogni Concessionario?
Si, ogni Concessionario può effettuare 50 annullamenti. Il numero massimo è dato dalla somma delle prenotazioni effettuate dai rivenditori registrati del singolo Concessionario. Al raggiungimento dei 50 annullamenti, il Concessionario ed i suoi rivenditori non potranno inserire ulteriori prenotazioni per i successivi 15 giorni, ma potranno continuare a gestire le prenotazioni inserite.
16. In quali documenti è necessario indicare il contributo Ecobonus? Bisogna inserire una dicitura specifica?
E’ necessario indicare il contributo Ecobonus nell’atto d’acquisto e quindi nella relativa fattura. In caso di leasing finanziario l’importo del contributo dovrà essere indicato nel contratto e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing. Non vi è una dicitura specifica da riportare, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019).
17. Che cos’è l’atto d’acquisto?
Per atto d’acquisto si intende il contratto di compravendita/locazione finanziaria relativo all’acquisto del veicolo nella quale dev’essere espressamente dichiarato lo sconto praticato in ragione del contributo statale e nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.
18. Cosa si intende per documento di consegna?
Il documento di consegna corrisponde al documento che attesta l’avvenuta consegna del veicolo nuovo da parte del concessionario all’acquirente finale. Lo stesso oltre a riportare i dati del veicolo, deve indicare la data di consegna.
19. Come comportarsi in caso di dati mancanti sulle targhe dei ciclomotori da rottamare?
In tal caso si invita il proprietario del ciclomotore a rivolgersi direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dei dati. Si rammenta che ai fini del riconoscimento del contributo Ecobonus, i ciclomotori devono rispettare quanto previsto dalla riforma della legge del Codice della strada (Legge 120/10) ossia devono essere muniti del certificato di circolazione e della targa.
20. Per l’acquisto di un veicolo nuovo di categoria L è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo vecchio intestato a uno dei familiari conviventi?
Si è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo vecchio intestato a uno dei familiari conviventi.
21. Come si può certificare la cancellazione del ciclomotore?
E’ possibile certificare la cancellazione del ciclomotore attraverso la presentazione del “Certificato di cessazione dalla circolazione” rilasciata dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile o dai Centri Servizi Motorizzazione (C.S.M.) attivi presso le Agenzie di pratiche auto. Tale attestazione deve comunque essere rilasciata nei 15 giorni previsti dal Decreto per il perfezionamento della prenotazione.
22. E’ possibile rottamare un veicolo appartenente ad una delle categorie L per acquistare un veicolo di una qualsiasi altra categoria L?
Si, è possibile ad esempio rottamare un veicolo di categoria L1e per acquistare un veicolo nuovo di categoria L3e e viceversa.
23. In mancanza dell’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione quale documento devo presentare all’impresa costruttrice/importatrice?
In alternativa al certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione sarà possibile presentare all’impresa costruttrice/importatrice il certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall’ufficio della motorizzazione civile che dovrà conservarlo per cinque anni come previsto dalla normativa vigente.
24. Ai fini del contributo Ecobonus può essere applicato il leasing operativo?
No. Può essere applicato solo il leasing finanziario.
25. E’ possibile effettuare un unico acconto per più prenotazioni?
No, l’acconto va effettuato singolarmente per ogni prenotazione.
26. In fase di prenotazione nel campo “uso” cosa va indicato?
Dovrà essere inserito in piattaforma ciò che viene indicato sulla carta di circolazione nel rispetto dell’art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli del “Nuovo codice della strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
27. E’ necessario caricare in piattaforma il certificato di cancellazione per i veicoli rottamati?
No. Ai fini della prenotazione del contributo Ecobonus è necessario trasmettere la copia della richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Tuttavia, il certificato di cancellazione previsto dall’art. 6 comma 9 lett. b) del D.M. 20 marzo 2019 o in alternativa il certificato di cessazione dalla circolazione (ex art. 10 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 – “Decreto crescita”) deve essere trasmesso, insieme a tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo, dal venditore al costruttore/importatore per richiedere il rimborso del contributo.
28. Qual è la procedura da seguire in caso il cliente intenda avvalersi della sospensione della targa di un ciclomotore?
Fase 1: Inserire la prenotazione prima di sospendere la targa del veicolo vecchio;
Fase 2: Sospendere la targa del veicolo da rottamare;
Fase 3: Immatricolare il veicolo nuovo e completare la prenotazione.
N.B. in caso di annullamento/rinuncia di una prenotazione completata o inserimento della prenotazione dopo la sospensione e immatricolazione del veicolo nuovo la piattaforma non riconosce la targa sospesa associata al veicolo rottamato.
29. E’ possibile acquistare senza il versamento di un acconto?
Si, il versamento dell’acconto non è ritenuto obbligatorio nei seguenti casi:
- acquisto effettuato prima dell’8/4/2019;
- autoimmatricolazione;
- acquisto da parte di società di noleggio a lungo e a breve termine;
- acquisto di flotte aziendali (composte da almeno 2 veicoli);
- enti pubblici.
Sarà, tuttavia, necessario inserire al posto della copia del titolo di pagamento, una dichiarazione debitamente sottoscritta dal concessionario, con relativo timbro ed accluso documento d’identità in corso di validità, evidenziando che l’acquisto è stato effettuato secondo le casistiche evidenziate e che i campi allo stesso relativi, sono stati compilati esclusivamente al fine di procedere con la prenotazione.
Resta ferma la necessità che tutta la documentazione relativa all’acquisto del veicolo senza il versamento dell’acconto, risulti coerente con quanto sopra dichiarato e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.
30. E’ possibile immatricolare i veicoli nuovi di categoria M1 e L nell’anno 2021 a fronte di prenotazioni avviate nel 2020?
Per entrambe le categorie, le prenotazioni inserite entro il 31/12/2020 possono essere completate anche se le immatricolazioni avvengono nell’anno 2021. Non cambiano le regole per il completamento delle prenotazioni previsti dalla normativa (art. 6 del DM 20 Marzo 2019) .
31. Locazione finanziaria: quale documentazione è necessario presentare?
Oltre al Contratto di locazione da predisporre così come previsto dagli artt. 3 e 4, è necessario presentare, ai sensi dell’art. 6 comma 8 lettera b), la dichiarazione della società di leasing che indichi il veicolo concesso in locazione, l’ammontare del contributo Ecobonus e il riferimento alla relativa fattura di acquisto.
Inoltre, si precisa che, ai fini del completamento in piattaforma della prenotazione del contributo Ecobonus, è necessario trasmettere la copia della fattura di acquisto in allegato alla suddetta dichiarazione.
32. Cosa si intende per acconto?
Per acconto s’intende qualsiasi forma di anticipazione del prezzo d’acquisto del veicolo purché documentata ed inserita in fase di prenotazione.
33. Documento Unico di circolazione e di proprietà (DUC), come gestire la prenotazione?
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 98/2017 e s.m.i. che prevede, per i veicoli soggetti all’iscrizione al PRA, il rilascio del Documento Unico di circolazione e di proprietà (DUC) in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà, è necessario caricare il DUC sia nella sezione “Carta di Circolazione” che nella sezione “Certificato di Proprietà” . Soltanto caricando il DUC in entrambe le sezioni sarà possibile completare la prenotazione.
34. Come va imputato in fattura il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021/contributo N1/M1 speciali?
Il contributo rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021/contributo N1/M1 speciali non riduce la base imponibile IVA pertanto, come accade già per il contributo Ecobonus, va sottratto dal totale della fattura.
35. E’ previsto un limite di prenotazioni per lo stesso acquirente di veicoli L?
Si. Per lo stesso acquirente non possono essere prenotati più di 500 veicoli nel corso dell’anno.
In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo il limite è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.
Per rapporto di controllo si intende la presenza tra due o più società di un unico centro d’interessi, con direzione unitaria e con patrimoni destinati al conseguimento di una finalità comune.
36. In quali documenti è necessario indicare il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021? Bisogna inserire una dicitura specifica?
Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021 va indicato nell’atto d’acquisto e nella fattura. In caso di leasing finanziario l’importo del contributo va indicato nel contratto e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing. Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (contributo Rilancio: Contributo statale art. 44 legge 77/2020; contributo Agosto 2020: art. 74 Decreto Legge – 14 agosto 2020 n.104). Contributo L. Bilancio 2021: art. 1 comma 691, 652 e 654 della Legge 178/2020).
37. Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021 va indicato separatamente rispetto al contributo Ecobonus e allo sconto del venditore?
Si, vanno indicati separatamente nella documentazione da produrre (atto di acquisto/locazione, dichiarazione rilasciata società di leasing e fattura).
38. Il venditore può applicare uno sconto diverso da 1.000 o 2.000 euro?
SI. Il venditore può applicare uno sconto uguale o superiore ma non inferiore ai minimi indicati dalla normativa. Se lo sconto è superiore, è preferibile che venga indicato per l’intero importo anche nella prenotazione, oltre che nei relativi documenti. Per maggiori dettagli sullo sconto e sulla modalità di calcolo si rimanda alla FAQ 46.
39. Per la fascia di emissioni 0-60 CO2 g/km è possibile richiedere solo il contributo L. Bilancio 2021 ?
NO. Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021, per le fasce 0-20 CO2 g/km e 21-60 CO2 g/km viene riconosciuto solo se è stato richiesto anche il contributo Ecobonus. Per la fascia 61-135 solo il Contributo L. Bilancio 2021.
40. E’ obbligatorio applicare l’incentivo previso dal Decreto Rilancio?
No, il venditore può richiedere anche solo il contributo Ecobonus.
41. Ai fini del contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021 lo sconto del venditore è obbligatorio?
Si e non deve essere inferiore a 1.000 euro, per il contributo senza rottamazione, e 2.000 euro, per il contributo con rottamazione.
42. Il veicolo da rottamare è immatricolato da meno di 10 anni ma è intestato all’acquirente da più di 12 mesi. A quali contributi è possibile accedere?
L’acquirente potrà ricevere il contributo Ecobonus con rottamazione e il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020 senza rottamazione.
43. Qual è il periodo di riferimento per richiedere il contributo Rilancio?
Il contributo Rilancio può essere richiesto dal 1°/8/2020 al 31/12/2020.
44. Quali requisiti devono avere i veicoli nuovi con emissioni comprese nelle fasce tra 61-135 CO2 g/km?
Devono essere di categoria M1, classe ambientale non inferiore a Euro 6 di ultima generazione, con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro compresi optional, esclusi IVA e messa in strada (ovvero spese relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.).
45. Da quando sono in vigore le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio?
Per i veicoli di categoria M1 dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Per i veicoli di categoria L sono in vigore dal 19 luglio 2020 (Legge di conversione 17 Luglio 2020, n.77). In particolare, le prenotazioni inserite da tale data possono riguardare solo veicoli acquistati e immatricolati nell’anno 2020.
46. Cosa si intende per sconto del venditore? E come va imputato in fattura?
E’ lo sconto commerciale applicato a riduzione del prezzo di acquisto.
Esempio:
€ | |
Prezzo di listino + optional | 20.000 |
Sconto del venditore | 2.000 |
Base imponibile IVA | 18.000 |
IVA | 3.960 |
Totale della fattura | 21.960 |
Contributo statale Ecobonus | 6.000 |
Contributo statale Rilancio art. 44 legge 77/2020/Contributo Agosto 2020 art.74 DL 14 agosto 2020 n.104/Contributo L. Bilancio 2021: art. 1 comma 691, 652 e 654 della Legge 178/2020) | 2.000 |
Prezzo finale di acquisto al netto del contributo | 13.960 |
47. Qual è la dicitura da utilizzare per indicare lo sconto del venditore?
Lo sconto applicato dal concessionario va indicato con la dicitura “sconto del venditore”.
48. Da che data è possibile acquistare i veicoli al fine di usufruire del contributo Agosto 2020?
- Per i veicoli delle fasce 0-60 g/km dal 1 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
- Per i veicoli delle fasce 61-110 g/km dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Si precisa che, come indicato nella FAQ 30, le prenotazioni inserite entro il 31/12/2020 possono essere completate, nei termini previsti dalla norma, anche se le immatricolazioni avverranno nell’anno 2021.
49. Il venditore deve occuparsi direttamente della rottamazione?
Se per ragioni di distanza o a causa dello stato di conservazione del rottame, il venditore non può occuparsi direttamente della demolizione del veicolo vecchio, può farlo il cliente. In questo ultimo caso, sarà il cliente o il detentore a consegnare il veicolo a fine vita al demolitore autorizzato, anche non convenzionato con le case costruttrici, e il cliente dovrà necessariamente trasmettere al concessionario, entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L dalla consegna del veicolo nuovo, ai fini del caricamento in piattaforma, il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore e la richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Si evidenzia che il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore non potrà avere data antecedente alla data di sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo nuovo.
50. Quali documenti devono essere allegati con riferimento ad una pratica di autoimmatricolazione?
Nel caso in cui importatore/costruttore, venditore e acquirente finale coincidano, l’operazione deve essere gestita, ai fini del corretto completamento della prenotazione stessa, come se si trattasse di soggetti diversi.
Le stesse indicazioni di seguito riportate valgono anche nel caso in cui a coincidere siano solamente gli ultimi due soggetti (ovvero venditore e acquirente finale).
Pertanto, qualora l’importatore/il costruttore e/o il venditore registrato in piattaforma come rivenditore, risulti anche acquirente finale (cioè nel caso di autoimmatricolazione dell’autoveicolo) deve, in sede di prenotazione del contributo, indicare i dati anche in qualità di acquirente del veicolo.
La documentazione da caricare in piattaforma, per ciascun veicolo, per confermare l’operazione di prenotazione è quella indicata dalla normativa.
In particolare, con riferimento a:
- Fattura, deve essere caricata un’autofattura con indicazione:
- del Contributo statale, esplicitando il riferimento normativo (a seconda dei casi, a titolo esemplificativo, Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019; contributo Rilancio: Contributo statale art. 44 legge 77/2020; contributo Agosto 2020: art. 74 Decreto-legge – 14 agosto 2020 n.104);
- dello sconto commerciale applicato a riduzione del prezzo di acquisto con apposita dicitura “sconto del venditore”. Lo sconto commerciale è lo sconto applicato nell’ultima fase di vendita che precede l’autoimmatricolazione secondo gli importi previsti dalla normativa (almeno 1.000 euro senza rottamazione o almeno 2.000 euro con rottamazione).
N.B.: Solo in caso di veicoli importati, l’autofattura può essere emessa senza IVA, in quanto, già assolte le dichiarazioni ai fini fiscali in fase di importazione.
- Atto di acquisto, deve essere caricato il contratto di compravendita che riporterà i dati del soggetto che autoimmatricola il veicolo sia come venditore che come acquirente finale. L’atto di acquisto dovrà essere coerente con quanto riportato in fattura (o autofattura in caso di autoimmatricolazione) e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.
51. Qual è la procedura per recuperare il contributo sotto forma di credito d’imposta?
Si precisa che l’ottenimento del contributo è subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi previsti all’art. 6 del Decreto 20 marzo 2019, commi da 1 a 10, e che le imprese costruttrici o importatrici rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
I crediti d’imposta vengono riconosciuti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia stessa.
52. E’ possibile presentare una Dichiarazione Sostitutiva al posto del Certificato dello stato famiglia?
Con la recente introduzione delle misure di semplificazione in materia di autocertificazione disposte dall’art. 30 bis del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in caso di acquisto con rottamazione di un veicolo intestato ad un familiare convivente, in alternativa al Certificato dello stato di famiglia in originale, è possibile presentare al concessionario/venditore una Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si dovrà dichiarare che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone (indicare Nome e Cognome, luogo e data di nascita e parentela).
Nella medesima Dichiarazione il dichiarante deve, altresì, attestare di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Inoltre, al fine di consentire ai Concessionari/Venditori di effettuare idonei controlli, anche a campione, nella predetta Dichiarazione sostitutiva il dichiarante dovrà autorizzare il soggetto privato che riceve la dichiarazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.
Alla predetta Dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Scarica il modello
53. E’ possibile richiedere il Contributo L. Bilancio 2021 senza rottamazione per la fascia 61-135 g/km?
No. Per questa fascia di emissioni non è previsto il contributo senza rottamazione.
54. Per quali veicoli e’ stato modificato il termine da 15 a 30 giorni per la rottamazione? Tale modifica vale anche per le prenotazioni 2020?
Per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali i termini per la rottamazione sono definiti entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo. Tale modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è applicabile anche alle prenotazioni già inserite nel 2020 e non ancora completate al momento dell’entrata in vigore della suddetta norma.
Resta invariato il termine di 15 giorni per i veicoli di categoria L.
55. In quali documenti è necessario indicare lo sconto del venditore in caso di acquisto mediante leasing?
Lo sconto del venditore va indicato nel contratto di leasing e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing.
56. Per le prenotazioni avviate nell’anno 2021 degli incentivi per i veicoli L, con quale dicitura bisogna indicare il contributo nella documentazione?
Per le prenotazioni 2021 degli incentivi per la categoria L è necessario indicare il contributo nell’atto d’acquisto, fattura e/o dichiarazione della società di leasing con la seguente dicitura: Contributo statale art. 1 comma 691 della Legge 178/2020.
57. Per i veicoli di categoria M1 acquistati e immatricolati nell’anno 2020 quali incentivi si possono richiedere?
Rispetto al livello di emissioni è possibile prenotare:
– 0-20 g/km CO2: Contributo Ecobonus, con rottamazione 6.000 euro, senza rottamazione 4.000 euro;
– 21-60 g/km CO2: Contributo Ecobonus, con rottamazione 2.500 euro, senza rottamazione 1.500 euro;
– 61-135 g/km CO2: nessun contributo.
Si precisa, infatti, che il Contributo L. Bilancio 2021 è riconosciuto solo per i veicoli acquistati dal 1° gennaio 2021.
58. Nel prezzo di acquisto dei veicoli di categoria L possono essere ricompresi gli optional?
Per i veicoli di categoria L (Ciclomotori/Motocicli) l’incentivo statale viene riconosciuto in percentuale sul prezzo d’acquisto del veicolo IVA esclusa. Si precisa, a tal proposito, che nel prezzo d’acquisto possono essere ricompresi eventuali optional funzionali all’utilizzo del veicolo (es. bauletto e parabrezza).
59. Possono accedere agli incentivi gli eredi di un veicolo da rottamare?
Si, a condizione che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l’acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.
60. E’ possibile acquistare un veicolo N1 e M1 speciale mediante locazione finanziaria?
No. Per questa categoria di veicoli è possibile acquistare solo in proprio.
61. Quali sono i nuovi incentivi 2021?
I contributi per i veicoli della categoria M1 con fascia di emissioni compresa tra 0-135 g/km C02 e gli incentivi per le categorie N1 e M1 speciali, entrambi introdotti dalla Legge di bilancio 2021.
62. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali l’acconto e’ obbligatorio?
Si. L’acconto anche per la categoria N1 e M1 speciale è obbligatorio.
63. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali è previsto un prezzo massimo del veicolo nuovo?
No. La normativa di riferimento non prevede un prezzo massimo da listino prezzi.
64. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali il veicolo consegnato per la rottamazione puo’ essere intestato ad un familiare convivente?
Si. E’ possibile rottamare un veicolo intestato ad un familiare convivente, intestato da almeno 12 mesi, della stessa categoria del nuovo veicolo e omologato alla classe ambientale non superiore a Euro 4/IV.
65. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi?
Si. Anche per queste due categorie introdotte dalla Legge di bilancio 2021 restano fermi i requisiti previsti dal DM 20 marzo 2019, pertanto il veicolo deve essere intestato all’acquirente del veicolo nuovo o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi.
66. Qual e’ il periodo di riferimento per richiedere il contributo per i veicoli N1 e M1 speciali?
Gli incentivi per le categorie N1 e M1 speciali possono essere prenotati per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
67. E’ possibile, per lo stesso acquirente richiedere sia l’incentivo per i veicoli N1 e M1 speciali sia gli incentivi ecobonus previsti per M1?
La normativa non prevede restrizioni in merito, lo stesso acquirente può richiedere sia il contributo previsto per l’acquisto di veicoli M1, sia per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e M1 speciali.
68. Per l’acquisto di veicoli di categoria N1 o M1 speciali è necessario uno sconto obbligatorio da parte del venditore?
No. Per l’acquisto dei veicoli di categoria N1 e M1 speciali non è previsto uno sconto commerciale obbligatorio del venditore.
69. In quali documenti è necessario indicare l’incentivo per i veicoli N1 e M1 speciali? Qual è la dicitura da utilizzare?
E’ necessario indicare il contributo nell’atto di acquisto e nella fattura. Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (Contributo N1/M1 speciali art.1 c. 657 e 658 Legge 178/2020.)
70. E’ previsto un limite giornaliero di prenotazioni?
Ciascun concessionario potrà inserire massimo 50 prenotazioni giornaliere per i veicoli di categoria M1/L e 50 per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali.
71. E’ possibile acquistare un veicolo N1 e M1 speciale mediante leasing finanziario?
No. Per questa categoria di veicoli è possibile acquistare solo in proprio.
72. E’ possibile immatricolare i veicoli nuovi di categoria N1 e M1 speciali in data successiva al 30 giugno 2021?
Si. Per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali è necessario che l’acquisto sia effettuato nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giungo 2021, mentre l’immatricolazione può essere anche successiva al 30 giugno 2021. Resta fermo l’obbligo per il concessionario di confermare la prenotazione entro 180 giorni dalla data di inserimento sulla piattaforma, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.
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