Affianco al bonus auto elettriche c’è anche la detrazione del 50% sull’acquisto delle colonnine di ricarica. Recentemente il Mise ha messo a punto il decreto attuativo per l’erogazione dell’agevolazione sull’acquisto di veicoli elettrici (previsto dal comma 77, artiolo 1 della legge n.178/2020), introdotto con la Legge di bilancio 2021. Nel contempo le spese sostenute per l’installazione delle colonnine di ricarica sono diventate oggetto di detrazione d’imposta. Un’ulteriore agevolazione per incentivare il rinnovo del parco auto con mezzi meno inquinanti.
Per centrare l’obiettivo ecosostenibile sono stati stanziati 20 milioni di euro, ma raggiunta questa cifra o ci sarà un rifinanziamento oppure il bonus non verrà più erogato. L’incentivo è prettamente riservato alle famiglie con Isee fino a 30mila euro. E consente di ottenere uno sconto del 40% sul prezzo (anche il leasing), a patto che l’acquisto, di un’auto elettrica con potenza fino a 150 kW, venga effettuato entro il 31 dicembre 2021. Attenzione, però, il prezzo da listino ufficiale non deve superare i 30mila euro al netto dell’Iva. Questo contributo non va confuso con l’ecobonus che non ha limiti Isee e prevede incentivi non basati sulla motorizzazione ma sul livello di emissioni di CO2, da 0 a 135 g/km. Quindi, uno è basato sul tipo di motore, l’altro sulla capacità di inquinare (l’ecobonus è finanziato sempre nella legge di Bilancio con 420 milioni). I due incentivi, però, hanno in comune il meccanismo di erogazione: difatti il bonus auto elettriche verrà riconosciuto dal concessionario al momento dell’acquisto e questo sarà rimborsato dalle case costruttrici o dagli importatori. Quest’ultimi a loro volta recupereranno l’importo mediante credito d’imposta. Il sistema si baserà sulla piattaforma informatica www.ecobonus.mise.gov.it.
Nel contempo per l’installazione delle colonnine di ricarica si potrà beneficiare di una detrazione pari al 50% per le spese (non superiori a 3.000 euro). Una possibilità disponibile sul Modello 730/2020 se l’acquisto è stato effettuato nel periodo che va dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Nello specifico le spese per l’installazione delle infrastrutture di ricarica vanno inserite nel Quadro E (Oneri e spese), alla Sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%). Mentre nel Rigo E56 (Pace contributiva o colonnine per ricarica) bisogna quindi indicare le spese sostenute per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici: nella colonna 1 va inserito il codice che identifica la spesa; nella 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; nella 3 la spesa sostenuta (il codice 2 identifica le spese). I pagamenti dovranno essere tracciabili e il contribuente deve conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
“Fisco e tasse in pillole” la rubrica per aggiornare i lettori sulle scadenze e le novità relative al mondo fiscale e tributario con la consulenza dei commercialisti dello “Studio Penati” di Legnano
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