Ristrutturazione del bagno di casa: vediamo i bonus, le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste per chi vuole rifare il bagno, sostituire piastrelle e sanitari, mettere a norma l’impianto igienico o realizzare un secondo bagno in casa
Il 2018 sarà sicuramente ricordato come l’anno dei lavori in casa. Numerosi, infatti, sono i bonus e le agevolazioni per chi voglia ristrutturare il proprio appartamento, acquistare arredi ed elettrodomestici, migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o creare degli spazi verdi sul proprio terrazzo o giardino. La legge di bilancio 2018, infatti, ha prestato molta attenzione al tema casa, confermando una serie di previsioni in termini di bonus e detrazioni e introducendo delle novità. Per conoscere tutti i bonus previsti per la casa, consigliamo la lettura dell’articolo: Lavori in casa: tutti i bonus del 2018; per quanto riguarda più in particolare le agevolazioni previste per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, tutti i dettagli sono presenti nei seguenti approfondimenti: Bonus mobili 2018: cosa sapere per non sbagliare; Bonus acquisto mobili 2018: ecco tutte le risposte.
In questo articolo ci occuperemo più approfonditamente del cosiddetto bonus bagno 2018. Molti lettori, infatti, ci hanno chiesto quali sono le agevolazioni fiscali di cui si può beneficiare in caso di rifacimento del bagno di casa. Ed infatti, la ristrutturazione del bagno è uno degli interventi edilizi che più spesso causano difficoltà d’interpretazione e dubbi sull’applicabilità delle detrazioni fiscali.
Non solo. Forse non tutti sanno che generalmente per il rifacimento del bagno (impianti, sanitari e piastrelle, senza spostamenti di pareti o porte) nei Comuni viene richiesta la Cil (Comunicazione Inizio Lavori) o, in passato, la Dia, con una sanzione di mille euro in caso di mancata presentazione. Ebbene, d’ora in poi, tali operazioni non necessiteranno più di alcun permesso, comunicazione, né autorizzazione da parte del Comune. Di fatto, il rifacimento del bagno è attualmente considerato un intervento di edilizia libera. E ciò grazie al recentissimo decreto delle Infrastrutture [1], contenente un elenco puntuale di tutti i lavori in casa, gli interventi e le riparazioni realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni (Cil, Cila, Scia), né permesso di costruire al Comune (per saperne di più leggi: Tutti i lavori in casa senza il permesso del Comune).
Ciò posto, vediamo cos’è e come funziona il bonus bagno 2018 e quali sono le agevolazioni e le detrazioni fiscali previste per chi voglia ristrutturare il bagno di casa.
Bonus per il rifacimento del bagno
La Legge di bilancio 2018 ha confermato il bonus ristrutturazioni, cioè la detrazione al 50% dall’Irpef dei costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione (per tutti i dettagli, leggi: Bonus ristrutturazioni 2018: cos’è e come funziona?). La detrazione deve essere fruita in 10 quote annuali dello stesso importo ed è applicata a un costo massimo di 96.000 euro. E allora ci si domanda: tra gli interventi ammessi, ci sono anche quelli relativi al rifacimento del bagno?
La risposta è sì. Ed infatti, tra gli interventi agevolabili ci sono quelli relativi alla “manutenzione straordinaria degli immobili” tra i quali rientra anche la “realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici”, ovvero la creazione o ristrutturazione bagno. Questo significa che se l’intervento di ristrutturazione del bagno è finalizzato ad una miglioria generale (ad esempio rifacimento degli scarichi), si potranno detrarre tutte le spese di ristrutturazione ed acquisto di elementi quali sanitari, box doccia, pavimenti e rivestimenti e arredo bagno, avendo la possibilità di detrarre il 50% di spesa.
Detto ciò, cerchiamo di fare ulteriore chiarezza.
Rifacimento del bagno e bonus ristrutturazioni 2018
Il rifacimento del bagno è uno degli interventi più frequenti in casa. Tale necessità è spesso dovuta al degrado degli impianti che, col passare del tempo, può provocare perdite e infiltrazioni. La decisione di rifare il bagno di casa, però, può essere dovuta anche per il semplice desiderio di rimodernare casa. E allora è importante fare delle distinzioni per comprendere se si può beneficiare o meno del bonus bagno.
Cominciamo innanzitutto con il dire che ai fini delle agevolazioni di cui al bonus ristrutturazioni, bisogna distinguere gli interventi di manutenzione ordinaria, da quelli di manutenzione straordinaria. Ed infatti:
- gli interventi di manutenzione ordinaria non sono detraibili
- gli interventi di manutenzione straordinaria sono detraibili.
Pertanto, è necessario classificare in quale categoria edilizia rientrano i lavori da realizzare per il rifacimento del bagno e distinguere i casi in cui si ricade in manutenzione ordinaria da quelli in cui si ricade in manutenzione straordinaria. Più nel dettaglio, secondo la normativa vigente [2] possiamo distinguere le opere:
- di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (manutenzione ordinaria);
- necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (manutenzione ordinaria);
- le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici (manutenzione straordinaria).
Vediamo allora, in particolare, quali interventi per il rifacimento del bagno sono agevolabili.
Bonus bagno: per quali interventi
Rientrano nel bonus per il rifacimento bagno una vasta categoria di interventi, quali:
- la sostituzione di pezzi igienici, pavimenti e rivestimenti esistenti;
- la sostituzione della vasca con un piatto doccia a filo pavimento sicuro e innovativo come quello di Silverplat;
- il completo rifacimento degli impianti
- la sostituzione di qualche tratto di tubazione
- la tinteggiatura di pareti e soffitto, ecc..
Attenzione, però: i lavori consistenti nella semplice sostituzione di sanitari, rubinetteria e piastrelle o nella tinteggiatura delle pareti rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria. Anche la diversa disposizione dei sanitari o la sostituzione, ad esempio, della vasca con una doccia, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria se non accompagnati ad opere di ristrutturazione finalizzate ad una miglioria generale. Pertanto, questi lavori non sono agevolabili se fini a se stessi e non realizzati in un’ottica di ristrutturazione. I lavori necessari per rifare e mettere a norma l’impianto idrico–sanitario o quello elettrico sono invece classificabili come manutenzione straordinaria. Le relative spese rientrano quindi tra quelle detraibili. Sono sempre detraibili, inoltre, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quali, ad esempio, l’allargamento della porta del bagno per consentire l’accesso a una persona in carrozzina o la sostituzione della porta a battente con una scorrevole.
Bonus bagno e sostituzione dei sanitari
Per quanto concerne la sostituzione dei sanitari, tuttavia, è necessario fare una precisazione. Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare n. 3/2016 che anche la sostituzione dei sanitari è detraibile, se rientra in un intervento di manutenzione straordinaria. Ciò in virtù del carattere assorbente della categoria edilizia superiore su quella inferiore.
Di conseguenza, chi sostituisce i sanitari o le piastrelle a seguito della sostituzione dell’impianto idrico o comunque a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria, potrà beneficiare del bonus bagno anche con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria. Infatti, per sostituire le vecchie tubazioni sarà necessario rimuovere il rivestimento e in alcuni casi anche pavimento e massetto. Di conseguenza, bisognerà poi procedere alla sostituzione di rivestimenti e sanitari.
Bonus per la realizzazione del secondo bagno
Fino’ora abbiamo visto le agevolazioni previste per chi voglia rifare il bagno di casa. Ma cosa succede se, anziché ristrutturare il bagno esistente, si vuole un secondo bagno? Il bonus bagno vale per la realizzazione del secondo servizio igienico?
Sul punto è necessario fare una distinzione, ed infatti:
- se il nuovo bagno è realizzato all’interno della casa, senza aumentarne la superficie esistente, l’intervento è di manutenzione straordinaria e quindi detraibile.
- se invece il nuovo bagno consiste in un ampliamento della casa, l’intervento non è detraibile perché si configura come nuova costruzione.
note
[1] Del 02.03.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07.04.2018.
[2] Art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/01).
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