La pubblicazione del D.L.
n. 212/2023 non ha soltanto apportato la trentesima
modifica all’impianto normativo del Superbonus, ma
ha di fatto stravolto il bonus barriere architettoniche
75% previsto all’art. 119-ter dello stesso Decreto
Rilancio, nonché dato un’ennesima mazzata al meccanismo delle
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di
cui all’art. 121.
Eliminazione barriere architettoniche: nessuna considerazione
degli operatori
Un provvedimento nato all’improvviso e che altrettanto
all’improvviso ha cambiato di nuovo le regole del gioco, senza
tenere conto degli interessi delle imprese e dei fornitori che
avevano pianificato le proprie attività tenendo conto di condizioni
valide fino al 31 dicembre 2025. Ma senza tenere conto neanche
dell’idea di base che aveva ispirato questo bonus che non mirava ad
incentivare gli interventi necessari ai portatori di handicap, ma
l’abbattimento delle barriere architettoniche per una migliore
fruibilità degli edifici in generale.
L’art. 3 del D.L. n. 212/2023 ha comportato:
- la limitazione del bonus alla realizzazione in edifici già
esistenti di interventi
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