Un intervento volto al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla data di inizio lavori, può accedere contemporaneamente sia al bonus del 50% per le spese sostenute nel 2021 e sia alla detrazione del 75%, introdotta dall’ultima legge di Bilancio, per i pagamenti corrisposti nel 2022. Per le persone fisiche si fa riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
È il questo il primo di un tris di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate dedica al bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, fornito in risposta ad un interpello (291 del 2022) riferito a lavori, iniziati nel 2021 e proseguiti nel 2022, per la realizzazione di una piattaforma elevatrice in un condominio di 12 unità immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sul calcolo del limite di spesa ammissibile nel caso del bonus al 75%. Più nel dettaglio, la detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con un numero di unità variabile da due a otto;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici costituiti da più di 8 unità immobiliari.
Nel caso esaminato nella risposta all’interpello, essendo la piattaforma elevatrice al servizio solo dell’abitazione dell’istante, ma installata, a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea del condominio, in un edificio composto da dodici unità immobiliari, il limite massimo complessivo di spesa, riferito all’intero edificio ed ammesso alla detrazione è pari a 440mila euro, cifra ottenuta moltiplicando 40mila per 8 (320mila) e 30.000 per 4 (120mila).
Due le opzioni anche per le villette
Un altro quesito (interpello 292) sulla fruizione del bonus barriere al 75% arriva all’indirizzo dell’amministrazione finanziaria, questa volta formulato dal proprietario di una villetta su più piani funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, dove nel 2021 è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice, da concludere nel corso del 2022. Un intervento abbinato a lavori di efficientamento agevolati tramite il Superbonus.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 119 del Dl 34 del 2020, in seguito ad una modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, ha incluso tra gli interventi “trainati” del Superbonus, anche quelli «previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917 del 1986, «anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni». Si tratta, più nel dettaglio, di lavori «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione perle persone portatrici di handicap in situazione di gravità».
In seguito, per opera della legge di Bilancio 2022, al Dl Rilancio è stato aggiunto l’articolo 119-ter che ha introdotto un bonus pari al 75% delle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. E . ricorda l’Agenzia – la detrazione del 75% è aggiuntiva rispetto al Superbonus.
Quindi, nel caso della villetta, per le spese sostenute nel 2022, seppure relative a lavori già avviati nel 2021, il proprietario può alternativamente:
- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96mila euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, purché gli interventi di eliminazione delle barriere siano “trainati” da lavori di efficientamento;
- fruire della detrazione del 75% delle spese sostenute e comunque nel limite di 50mila euro.
Ovviamente per le stesse spese, è possibile accedere ad una sola delle due possibili detrazioni.
Detrazione al 75% anche per l’automazione di impianti
Altri interessanti chiarimenti sul bonus del 75% arrivano da una terza risposta delle Entrate (293 del 2022) sollecitata da condominio minimo a prevalente destinazione abitativa, composto da cinque unità immobiliari.
In particolare, in riferimento al bonus barriere al 75%, l’amministrazione finanziaria ricorda nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, «considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. In tal caso ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede».
Inoltre, «la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito».
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Source: professionearchitetto.it
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