Le agevolazioni fiscali per gli interventi di
eliminazione delle barriere archiTettoniche sono
disciplinate da diverse norme, con limiti di spesa e percentuali di
detrazione differenti. Da qui nasce spesso un dubbio da parte dei
contribuenti, soprattutto quando i lavori vengono effettuati e
pagati in anni diversi: le detrazioni si possono cumulare oppure
no?
Ne ha parlato l’Agenzia delle Entrate in tre nuove
risposte del 23 maggio 2022. Ma prima di vedere i singoli
casi, è bene fare una panoramica sulla disciplina di
riferimento.
Eliminazione barriere architettoniche: le detrazioni
previste
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, con il comma 42
dell’art. 1, l’articolo 119-ter del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 con cui si riconosce ai contribuenti, una
detrazione dall’imposta lorda del 75%, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento
e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già
esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge alle seguenti detrazioni:
- 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del TUIR che disciplina una
detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per le spese
sostenute per la realizzazione degli interventi ivi indicati,
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze; - 50% ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge n. 63
del 2013 su un ammontare massimo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare; - detrazione di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto
Rilancio (cd. Superbonus).
La nuova detrazione prevista dall’art. 119-ter del D.L. n.
34/2020 va ripartita fra gli aventi diritto, in 5 quote
annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per
le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da 2 a 8 unità immobiliari; - 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di 8 unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia
composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile
alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando
40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000
euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti
comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa
è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui
l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato
costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito
all’intero edificio e non quello riferito alle singole
unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la
detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base
ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri
applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile
ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura
superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare
che possiede.
La detrazione spetta anche per gli interventi di
automazione degli impianti degli edifici e delle singole
unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere
architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e
dell’impianto sostituito.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-ter del decreto
Rilancio ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in
questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236», con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione
dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata».
Fatte queste premesse, all’Agenzia delle Enrrate sono stati
sottoposti diversi quesiti:
- nella risposta n.
291/2022, relativamente all’installazione di una
piattaforma elevatrice in un condominio di 12 unità
immobiliari - nella risposta n.
292/2022, per l’installazione di una piattaforma
elevatrice in una singola unità immobiliare, con spese sostenute
tra il 2021 e il 2022; - nella risposta
n. 293/2022, per l’installazione di un ascensore in un
condominio minimo a prevalente destinazione abitativa, composto da
cinque unità immobiliari, anche in questo caso con spese sostenute
in anni differenti.
Eliminazione barriere architettoniche: quale detrazione
usare?
Il primo
caso riguarda un condominio di 12 unità
immobiliari, nel quale il proprietario di un’unità
abitativa, vuole installare una piattaforma elevatrice per un
disabile grave. L’intervento è stato avviato nel
2021 ed è stato versato un acconto con riferimento alla
detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. e)
del TUIR. È possibile fruire adesso per il 2022
della detrazione del 75% prevista dal 119-ter?
Il Fisco ha precisato che riferendosi la norma alle «spese
documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022», occorre fare riferimento per le persone fisiche, al
criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo
pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli
interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Nel caso in esame, considerato che, la piattaforma elevatrice è
installata in un edificio composto da dodici unità immobiliari, il
limite massimo complessivo di spesa, riferito all’intero edificio,
ammesso alla detrazione è pari a euro 440.000 ottenuto
moltiplicando 40.000 per 8 (320.000) e 30.000 per 4 (120.000).
L’Istante potrà, pertanto, fruire della detrazione di cui
all’articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese
a lui imputate dall’assemblea condominiale ed
effettivamente sostenute nell’anno 2022.
Per le spese sostenute nel 2021, l’Istante
potrà, invece, fruire, nel rispetto di ogni altro requisito
previsto dalla normativa, della detrazione di cui al citato
articolo 16-bis , comma 1, lett. e) del TUIR pari al cinquanta per
cento delle spese stesse.
Eliminazione barriere archiettoniche in edificio
unifamiliare
Il secondo
caso riguarda invece la realizzazione di una piattaforma
elevatrice all’interno di una villetta su più
piani, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo
dall’esterno. L’intervento è iniziato nel 2021 e si concluderà nel
2022. Il proprietario vuole chiarire se
- con riferimento alla installazione della piattaforma
elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del
Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022; - se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi “trainati”
da interventi di efficientamento energetico possa portare in
detrazione le relative spese, con l’aliquota del 110 per cento, nel
rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato
articolo 119-ter, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del
2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per
gli interventi “trainati” di cui al comma 2 del medesimo articolo
119; - se sia possibile avvalersi della detrazione di cui al citato
articolo 119-ter, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio
2022, invece di quella prevista dall’articolo 119, comma 2,
rinunciando, quindi, ad applicare l’aliquota del 110% pur in
presenza di interventi qualificabili come “trainati”; - se, ai fini dell’applicazione dell’art. 119-ter del decreto
legge n. 34 del 2020, sia necessario avviare i nuovi lavori di
abbattimento delle barriere archiettoniche solo dopo aver concluso
i lavori di riqualificazione energetica ” trainanti” attualmente in
corso.
Come spiega l’Agenzia delle Entrrate, la detrazione prevista
dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio è da ritenersi
aggiuntiva, tra l’altro, al Superbonus di
cui all’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio e, a
differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione,
non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del
medesimo decreto Rilancio.
Questo implica che per le spese sostenute nel 2022, riguardanti
l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già
avviato nel 2021, l’Istante, potrà, alternativamente:
- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa
euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel
2021 per il medesimo intervento; - fruire della detrazione di cui all’articolo
119-ter del medesimo decreto Rilancio prevista nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque
nel limite di 50.000 euro previsto per gli
edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti.
Anche in riferimento alle spese che sosterrà nel 2022 per gli
ulteriori interventi volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche, l’Istante potrà fruire alternativamente:
- della detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto
Rilancio nel limite di spesa di euro 50.000, a nulla rilevando che
tali interventi possano essere astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il Superbonus. Nel limite di 50mila
euro vanno computate anche le spese sostenute nel 2022 di
completamento degli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche iniziati nel 2021, qualora anche per tali spese si
intendesse fruire della detrazione del 75 per cento; - del Superbonus di cui all’articolo 119 del citato decreto
Rilancio, nel limite di spesa previsto di euro 96.000, comprensivo
anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma
elevatrice. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, poiché per le spese
sostenute per gli interventi prospettati di abbattimento delle
barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di
agevolazioni diverse, con possibile sovrapposizione degli ambiti
oggettivi previsti dalle normative richiamate, l’Istante dovrà
scegliere una sola delle detrazioni, rispettando
gli adempimenti specificamente previsti.
Condominio minimo e abbattimento barriere architettoniche: la
risposta del Fisco
Nell’ultimo
caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate, l’Istante è un
condominio minimo a prevalente destinazione
abitativa, composto da cinque unità immobiliari, sul quale si
intendono effettuare sulle parti comuni dell’edificio e sulle
singole abitazioni diversti interventi Superbonus, Bonus Facciate e
di Ristrutturazione edilizia, oltre all’abbattimento delle barriere
architettoniche, installando un ascensore, effettuato ai sensi
dell’articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020. È previsto
in questo caso un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a
quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del
TUIR?
Il Fisco ha ribadito che la detrazione prevista dall’art.
119-ter è pari al 75% delle spese sostenute e documentate per
l’anno 2022, va riferita ai seguenti massimali di spesa:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità
immobiliari; - 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
più di 8 unità immobiliari.
Nel caso in esame, il condominio minimo potrà fruire, per le
spese sostenute nel 2022, della detrazione di cui all’articolo
119-ter del decreto Rilancio calcolata sul limite di spesa,
autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui
all’articolo 16-bis del TUIR, di 200.000 euro (5 x
40.000), nel presupposto che l’edificio sia composto da cinque
unità immobiliari.
Anche in qesto caso, in considerazione della possibile
sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative
richiamate, l’Istante potrà avvalersi, per le spese di
installazione dell’ascensore, di una sola
agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente
previsti.
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