Con l’ultimo decreto in materia di cessioni dei crediti
d’imposta (D.L. n. 39/2024), il Governo
ha scelto di limitare ulteriormente la possibilità di usufruire
delle opzioni alternative alla detrazione diretta per il Bonus 75%
barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. Rilancio).
In sintesi, perché le sfumature sono molte, solo le spese di
rimozione delle barriere architettoniche sostenute entro il 30
marzo 2024 possono essere oggetto di sconto in fattura o cessione.
Ma nonostante ciò, il bonus non perde la sua rilevanza anche perché
i lavori in grado di rimuovere ostacoli all’accessibilità dei
luoghi da parte di persone con disabilità possono accedere anche ad
altre 2 detrazioni.
Oltre al Bonus Barriere 75%, di cui al DL 34/2020 (art.
119-ter), vi è infatti anche il Bonus Ristrutturazioni (Tuir, art.
16-bis), nonché la possibilità di agevolare i lavori come trainati
nell’ambito di interventi Superbonus (DL 34/2020, art. 119).
Ognuno di questi 3 scenari ha le sue specificità: tempistiche,
requisiti tecnici e anche beneficiari diversi. Conoscerli
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