Grazie all’ultimo aggiornamento del software dell’Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la cessione delle quote di detrazione non utilizzate relative ai bonus casa, compreso il superbonus 110%.
L’opzione si riferisce a tutte le rate ed è irrevocabile. Vediamo quali sono gli interventi per i quali è possibile effettuare la cessione, con l’indicazione delle quote di detrazione spettanti ma non utilizzate.
Bonus casa e 110%, al via la cessione delle quote di detrazione non utilizzate
Si aggiunge un tassello nel meccanismo della cessione del credito per i bonus edilizi grazie all’aggiornamento del software alla versione 1.0.3 dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno svolto lavori in casa e non hanno rispettato la scadenza per la comunicazione della cessione del credito (lo scorso 15 aprile), ora ha la facoltà di scegliere di indicare nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa alle spese sostenute nel 2020) la prima rata, e cedere il credito delle restanti quote.
Inoltre, è possibile anche cedere le quote rimaste a carico del contribuente dopo aver ottenuto lo sconto (anche parziale) in fattura.
Visto che il termine ultimo a regime è fissato al 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la rata ceduta e non utilizzata, la scadenza per l’invio della comunicazione è il 16 marzo 2022.
Come compilare la comunicazione? Bisognerà indicare l’importo del credito ceduto relativo alle rate residue e il numero di rate non fruite. Se invece si tratta di interventi su parti comuni dell’edificio, è il soggetto che rilascia il visto di conformità a doversi occupare della trasmissione della comunicazione se si tratta del superbonus 110%, e da parte di ogni condomino per gli altri bonus casa.
Cessione quote detrazioni spettanti non utilizzate: per quali interventi edilizi?
L’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, e quindi la possibilità di cedere le quote di detrazione non utilizzate, è possibile per le spese relative agli interventi:
- trainanti e trainati del Superbonus, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- di recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, nel sismabonus, nel sismabonus acquisti;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
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