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Bonus casa: gli interventi da comunicare ad Enea – Lavori Pubblici

Bonus casa: gli interventi da comunicare ad Enea - Lavori Pubblici

Una delle agevolazioni fiscali più
utilizzate per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio
è il cd. “Bonus Casa“,
disciplinato dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (Testo
unico delle imposte sui redditi), che prevede una detrazione
dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare
complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Questa percentuale è stata poi elevata al
50%
, così come il plafond di spesa, raddoppiato a
96mila euro per unità immobiliare, dal D.L. n.
83/2012. L’ultima, attuale riconferma dei nuovi importi è quella
sancita dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio
2022
) che ha prorogato al 31 dicembre
2024
le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica
degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali
per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Bonus Casa: obbligo di trasmissione dati a Enea

Attenzione però alla tipologia di interventi realizzati: dal
2018, è sato infatti introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea,
entro 90 giorni dalla data di fine lavori, le
informazioni sui lavori effettuati che accedono alle detrazioni
fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e che
comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti
rinnovabili,
analogamente a quanto già previsto per la
riqualificazione energetica degli edifici. Per “data di fine
lavori” si intende la dichiarazione di fine lavori a cura del
direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche
parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando
prevista. Per la trasmissione dei dati relativi alla sostituzione
di elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di
altro documento di acquisto ammesso. In particolare:

  • per gli interventi con data di fine lavori nel 2021 l’invio
    della documentazione all’Enea andava effettuato entro il 1° aprile
    2022 attraverso il sito https://bonuscasa2021.enea.it/;
  • per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va
    trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il
    sito https://bonuscasa2022.enea.it/.

In questo modo il Dipartimento per l’Efficienza Energetica può
monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la
realizzazione degli interventi. La trasmissione delle informazioni
non riguarda quindi tutti gli interventi ammessi alla detrazione,
ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di
fonti rinnovabili.

Bonus Casa: gli interventi da comunicare ad Enea

Sono diversi gli interventi di risparmio energetico e utilizzo
di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni
fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie – ex art.
16 bis del TUIR soggetti all’obbligo di invio di comunicazione
all’ENEA. Vediamoli nel dettaglio.

  • Strutture edilizie
    • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che
      delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e
      dal terreno;
    • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali
      e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati
      dall’esterno e dai vani freddi;
    • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che
      delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e
      dal terreno.
  • Infissi
    • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di
      infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai
      vani freddi.
  • Impianti tecnologici
    • installazione di collettori solari (solare termico) per la
      produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli
      ambienti;
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a
      condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza
      produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di
      acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento
      dell’impianto;
    • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a
      condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale
      adeguamento dell’impianto;
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed
      eventuale adeguamento dell’impianto;
    • microcogeneratori (Pe<50kWe);
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori di calore a biomassa;
    • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli
      impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
      (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per
      gli interventi con data di fine lavori a partire dal
      01/01/2019);
    • teleriscaldamento;
    • installazione di sistemi di termoregolazione e building
      automation.
  • Elettrodomestici
    • forni
    • frigoriferi
    • lavastoviglie
    • piani cottura elettrici
    • lavasciuga
    • lavatrici
    • asciugatrici

La classe energetica minima prevista è la A+ ad eccezione dei
forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non
sono classificati.

La comunicazione va fatta solo se gli elettrodomestici
sostituiti sono collegati ad un intervento di recupero del
patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 per le
spese sostenute nel 2021 e dal 1° gennaio 2021 per le spese
sostenute nel 2022

Mancato invio comunicazione ad Enea: cosa succede?

I ritardatari possono però tirare un sospiro di sollievo: come
confermato con la
risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019
, l’Agenzia
delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero
dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una
specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione
della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del
diritto alle detrazioni.

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