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Bonus casa: guida alle detrazioni fiscali – Cose di Casa

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Una nuova guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti la “casa” per orientare i cittadini in una vera e propria “giungla” normativa è quella realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei consumatori.

Bonus edilizi 

I Bonus Edilizi riguardano diversi tipi di interventi:

  • manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche non rientranti tra gli interventi di cui ai due punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;  
  • interventi volti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (per esempio, rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, ecc.);
  • gli interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
  • interventi per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. In linea generale gli interventi ammessi al Bonus Edilizio, sopra descritti, devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (con la sola eccezione della realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali).

Ecobonus

Rientrano nell’Ecobonus quegli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sisma bonus

Rientrano nel Sisma Bonus gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Bonus facciate

Il “Bonus Facciate” consiste in una detrazione nella misura del 90% delle spese documentate e sostenute per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti purché ubicati in centri urbani in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento) dai vigenti strumenti urbanistici; la detrazione, pertanto, non si applica ad edifici che si trovino in diverse zone territoriali omogenee quali ad es. la zona “C” (zona di espansione), la zona “D” (zona produttiva) o la zona “E” (zona agricola). Sono ammessi al beneficio del “Bonus Facciate” esclusivamente interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unita immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Bonus acquisti

Il Bonus per l’acquisto o l’assegnazione di edifici residenziali ristrutturati. Si tratta di una detrazione “a regime” (quindi senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazioni correndo le seguenti condizioni: 1. l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori; 2. l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti dall’impresa o dalla cooperativa edilizia (detti lavori debbono riguardare l’intero fabbricato e non la singola unità che viene trasferita).

Bonus per l’acquisto di posti auto e box auto

 Trattasi di una detrazione “a regime” (senza limiti temporali di scadenza) che trova applicazione nel caso di realizzazione o di acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione.

Bonus per l’acquisto di case antisismiche

Si tratta di una detrazione temporanea che riguarda quegli interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1-2-3” e realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

Superbonus 110%

La norma parla di due tipologie di intervento: gli interventi trainanti, che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110%; gli interventi trainati, che possono accedere al Bonus 110% solo se realizzati congiuntamente a uno dei primi. La norma definisce tre tipologie di interventi trainanti:

■ l’isolamento termico dell’edificio, compresa la coibentazione del tetto;

■ gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

■ gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Anche gli interventi di riduzione del rischio sismico possono beneficiare del Super-Bonus 110% e ciò senza dover essere abbinati ad altri interventi.

Nel caso di realizzazione di uno dei suddetti interventi di riqualificazione energetica considerati “trainanti”, i contribuenti possono realizzare anche i seguenti ulteriori interventi (cd. “trainati”), portando in detrazione le spese al 110%:

■ gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche;

■ singoli interventi di efficientamento energetico (quali ad es. la sostituzione di finestre ed infissi, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A, interventi riguardanti strutture opache verticali o orizzontali, ecc.);

■ l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

■ l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici;

■ l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Per fruire della detrazione del 110% l’intervento “trainante” (anche unitamente a taluno degli interventi “trainati”) deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

I soggetti che hanno sostenuto o che sostengono, negli anni 2020 2021 e 2022, spese per alcuni degli interventi che fruiscono dei Bonus fiscali possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, con facoltà per i fornitori stessi di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Documenti da conservare

I contribuenti che usufruiscono delle agevolazioni devono conservare alcuni documenti da esibire in caso di accertamenti e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Più precisamente, vanno conservate le ricevute dei bonifici effettuati e le fatture e/o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori. Per gli interventi eseguiti sugli enti comuni condominiali, il cittadino potrà utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio in cui lo stesso attesti di avere adempiuto agli obblighi previsti e indichi la somma detraibile da parte di ogni singolo contribuente. 

Fonti / Bibliografia

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