L’ecosismabonus, bonus fiscale per gli interventi finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico (sismabonus) e alla riqualificazione
energetica (ecobonus), può essere fruito dai titolari di
reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi
posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti
immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”?
Inoltre, tale bonus può essere esteso ad ulteriori interventi di
efficientamento energetico quali, ad esempio, la sostituzione della
centrale termica o l’installazione di collettori solari eseguiti
nell’ambito del medesimo intervento edilizio?
Bonus combinato Eco-Sisma: la domanda all’Agenzia delle
Entrate
Sono questi i due interessanti quesiti sottoposti dall’Agenzia
delle Entrate che ha fornito dei chiarimenti con la
risposta n. 549 del 13 novembre 2020
recante “Articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63. Detrazione bonus combinato sisma-eco”,
entrata nel merito della fruizione della detrazione fiscale
prevista per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente
alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica.
Bonus combinato Eco-Sisma: il quadro
normativo
L’art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013, introdotto
dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 7), della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio per il 2018) prevede che
“Per le spese relative agli interventi su parti comuni di
edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e
alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle
detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente
articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione
nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura
dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due
classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in
dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari di ciascun edificio”.
Bonus combinato Eco-Sisma: i presupposti
Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i
presupposti per potere beneficiare della agevolazione congiunta per
interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio
sismico:
- edificio ricadente nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- l’intervento deve riguardare una parte comune di edificio
condominiale; - l’intervento deve interessare l’involucro dello stesso con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda.
Detta agevolazione, inoltre, ricalcando gli stessi requisiti e
ambiti applicativi delle due agevolazioni singole (ecobonus e
sismabonus) può essere fruita anche dai soggetti IRES:
- da una parte, con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale per
interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di
reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi
posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti
immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”: - dall’altra, analoga considerazione deve essere effettuata per
gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di
titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui
all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del
2013 (c.d. sismabonus).
Bonus combinato Eco-Sisma: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate
Sulla base di queste considerazioni, la detrazione congiunta
ecosismabonus prevista dal citato art. 14, comma 2-quater.1 del
decreto legge n. 63/2013, può essere fruito, in alternativa
alle agevolazioni “ecobonus” e “sismabonus”, dai titolari di
reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi
posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti
immobili come ” strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
In riferimento alla locuzione “parti comuni di edificio
residenziale”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che deve
essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va
riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non
alle parti comuni a più possessori. In tal caso, pertanto, l’unico
proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto
alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati
sulle suddette parti comuni.
Bonus combinato Eco-Sisma: le opzioni alternative alla
fruizione diretta della detrazione fiscale
In merito alle modalità di fruizione della detrazione, l’Agenzia
delle Entrate ha ricordato l’art. 121 del D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per il quale i
soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per
interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono alla
detrazione del 110 percento (c.d “Superbonus”) ai sensi del
precedente art. 119 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione, per un contributo, sotto forma di:
- sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari
al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi (cd. sconto in fattura) e da
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari; - cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e
altri intermediari finanziari con facoltà di successiva
cessione.
Le relative modalità attuative sono state definite con i
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
8 agosto 2020, prot. n. 283847 e
12 ottobre 2020, prot. n. 326047.
Bonus combinato Eco-Sisma: gli altri
interventi
In riferimento al secondo quesito, gli interventi di
sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori
solari eseguiti nell’ambito del medesimo intervento edilizio, nel
presupposto che presentino i requisiti per essere inclusi tra gli
interventi di riqualificazione energetica, potranno essere
ammissibili alla detrazione di cui all’articolo 14, comma
2-quater.1 del D.L. n. 63/2013.
A cura di Redazione
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