Al via i controlli per chi ha usufruito dei bonus edilizi e del Superbonus. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2022, è stato costituito il comitato di monitoraggio previsto nell’ambito del settore edile, introdotto con il decreto del ministro Orlando n. 143 del 25 giugno scorso, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.
L’obiettivo è quello di andate a stanare eventuali frodi, individuando chi ha usufruito indebitamente delle agevolazioni.
Controlli a tappetto per chi usufruito di bonus edilizi e Superbonus: da quali cantieri partiranno le ispezioni
Come si legge nella nota stampa pubblicata dal Governo, il comitato (composto da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e delle parti sociali del settore edile) avrà il compito di monitorare l’andamento del nuovo sistema di verifica della congruità, in relazione ai lavori edili iniziati dal primo novembre 2021, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.
I controlli, quindi, riguarderanno in primis i cantieri e gli interventi in essere a partire dagli ultimi mesi del 2021 (a oggi). Questi non andranno a sostituire ma ad integrare le ispezioni già avviate dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta (qui le nuove regole), l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi. Va specificato, a tal proposito, che se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti sono rilevanti per l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (e a proposito di cessione del credito, qui i nuovi limiti).
Superbonus e cumulabilità con altre agevolazioni
Il Superbonus spetta, a determinate condizioni (qui i soggetti beneficiari), per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
L’accesso a questa agevolazione, nei casi e nei modi specificati dal legislatore, non esclude altri bonus. Nello specifico, per quanto riguarda i bonus edilizi, per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista[7] va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Source: quifinanza.it
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