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Bonus edilizi 2022: gli interventi senza antifrode – Lavori Pubblici

Il 12 novembre 2021 è una di quelle date che passeranno alla
storia. Dopo anni di detrazioni fiscali in edilizia senza misure di
controllo particolari, a partire da questa data sono in vigore le
misure antifrode previste dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto
antifrode) e poi abrogate e riconfermate dalla Legge n. 234/2021
(Legge di Bilancio 2022).

Bonus edilizi: le misure antifrode

In particolare, le misure di controllo già previste per le
detrazioni fiscali del 110% sono state estese anche agli altri
bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

E, oltre al superbonus, stiamo parlando delle seguenti
detrazioni fiscali:

  • bonus ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis, comma 1,
    lettere a) e b) del d.P.R. n. 917/1986, TUIR);
  • ecobonus (articolo 14 del D.L. n. 63/2013);
  • sismabonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
    63/2013);
  • bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27
    dicembre 2019, n. 160);
  • bonus fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del
    d.P.R. n. 917/1986, TUIR);
  • bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo
    16-ter del D.L. n. 63/2013);
  • bonus barriere architettoniche (articolo 119-ter del D.L. n.
    34/2020).

Per tutti gli anni di funzionamento dei suddetti bonus, i
contribuenti possono scegliere se fruire della detrazione fiscale
in dichiarazione dei redditi, oppure optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
    anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
    questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
    importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
    cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
    credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con
    facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
    istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nel caso di utilizzo di una delle due opzioni alternative, dal
12 novembre 2021:

  • il contribuente richiede il visto di conformità dei dati
    relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
    presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
    interventi;
  • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese
    sostenute.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle
asseverazioni sulla base dell’aliquota prevista dalle singole
detrazioni fiscali spettanti.

Bonus edilizi e misure antifrode: le eccezioni

Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

  • alle opere già classificate come attività di edilizia
    libera;
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000
    euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni
    dell’edificio;

fatta eccezione per gli interventi che accedono al bonus
facciate.

Bonus edilizi e misure antifrode: gli interventi di edilizia
libera

Quali sono gli interventi di edilizia libera che accedono a
detrazioni fiscali senza necessità di adempiere alle misure
antifrode?

Fatte eccezione del bonus facciate, che come detto richiede
sempre queste misure in caso di utilizzo con opzioni alternative,
l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 definisce gli interventi che
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (edilizia
libera):

  • manutenzione ordinaria;
  • installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza
    termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
    realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
    alterino la sagoma dell’edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
    abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca
    di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
    edificato;
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio
    dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
    gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
    funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive
    esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere
    immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e,
    comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
    comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,
    previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione
    comunale;
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
    per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di
    permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
    ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
    interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
    tombati;
  • pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come
    definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo,
    adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20
    ottobre 2016, n. 125/CU o degli impianti di cui all’articolo 87 del
    codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
    legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti
    fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,
    da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
    Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle
    aree pertinenziali degli edifici.

Bonus edilizi e misure antifrode: il glossario dell’edilizia
libera

Molto più dettagliato è il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
2018
che riporta il glossario contenente l’elenco non esaustivo
delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività
edilizia libera.

Si tratta di 58 tipologie di opere a cui
corrispondono 58 tipologie di elementi
 relative alle
seguenti 12 categorie di intervento:

  1. manutenzione ordinaria (d.p.r. n.
    380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a) e
    d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – attività 1) con
    25 principali opere alle quali corrispondono 25 principali
    elementi;
  2. pompe di calore di potenza termica utile nominale
    inferiore a 12 kW
     (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma
    1, lett. a-bis) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia-
    attività 2) con una principale opera alla quale corrisponde un
    principale elemento;
  3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
    complessiva non superiore a 13 mc
     (d.lgs. n.
    128/2006, art. 17) con una principale opera alla quale corrisponde
    un principale elemento;
  4. eliminazione delle barriere
    architettoniche
     (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1,
    lett. b) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
    attività 21) con 5 principali opere alle quali corrispondono 5
    principali elementi;
  5. attività di ricerca nel
    sottosuolo
     (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett.
    c) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – attività
    23) con una principale opera alla quale corrisponde un principale
    elemento;
  6. movimenti di terra (d.p.r. n. 380/2001,
    art. 6 comma 1, lett. d) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –
    Edilizia – attività 24) con 3 principali opere alle quali
    corrispondono 3 principali elementi;
  7. serre mobili stagionali (d.p.r. n.
    380/2001, art. 6 comma 1, lett. e) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A,
    Sezione II – Edilizia – attività 25) con una principale opera alla
    quale corrisponde un principale elemento;
  8. pavimentazione di aree
    pertinenziali
     (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1,
    lett. e-ter) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
    attività 27) con 4 principali opere alle quali corrispondono 4
    principali elementi;
  9. pannelli fotovoltaici a servizio degli
    edifici
     (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett.
    e-quater) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
    attività 28) con una principale opera alla quale corrisponde un
    principale elemento;
  10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di
    pertinenza
     (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett.
    e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia –
    attività 29) con 9 principali opere alle quali corrispondono 9
    principali elementi;
  11. manufatti leggeri in strutture
    ricettive
     (d.p.r. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett.
    e-bis) previa comunicazione avvio lavori e d.lgs. n. 222/2016, Tab.
    A, Sezione II – Edilizia – attività 16) con una principale opera
    alla quale corrisponde un principale elemento;
  12. opere contingenti temporanee (d.p.r. n.
    380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016,
    Tab. A, Sezione II – Edilizia – attività 26) con 6 principali opere
    alle quali corrispondono 6 principali elementi,

tutte rientranti nel regime giuridico dell’Edilizia libera.

Bonus edilizi e misure antifrode: incrociare i dati

A questo punto occorre determinare quali di questi interventi
possono accedere alle detrazioni fiscali richiamate. A esempio, il
bonus ristrutturazioni edilizie può essere utilizzato:

  • sulle parti comuni di edifici residenziali per gli interventi
    di:
    • manutenzione ordinaria;
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia;
  • sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
    categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze per gli
    interventi di:
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.

Chiaro è che occorre fare la dovuta attenzione a non confondere
sulla singola unità immobiliare un intervento di manutenzione
ordinaria che non accederebbe al bonus ristrutturazioni, da uno di
manutenzione straordinaria.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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