Bonus edilizi, anche maggiorati, e credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro condizionati all’applicazione puntuale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del comparto edile. La nuova regola si rende applicabile per taluni interventi, di ammontare superiore a 70.000 euro, e per i lavori avviati a far data dal prossimo 28 maggio.
Questa la novità disposta dal comma 43-bis, dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), introdotto dall’art. 4 del dl 13/2022, che crea ulteriori criticità nell’applicazione della disciplina dei bonus, soprattutto nell’ambito dei general contractor (o fornitori unici) che hanno difficoltà nella suddivisione del personale in base alle attività esercitate.
Le disposizioni richiamano i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del dl 34/2020, comma 2 dell’art. 16 del dl 63/2013, comma 12 dell’art. 1 della legge 205/2017 e il comma 219 dell’art. 1 della legge 160/2019 e, quindi, riguardano specificatamente la detrazione del 110% (superbonus), a prescindere dalla modalità di sua fruizione, detrazione in dichiarazione dei redditi o con esercizio di una delle opzioni per cessione e/o sconto, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, la nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione, il credito di imposta 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del dl 34/2020 e i bonus edilizi ordinari e diversi dai precedenti, ma solo se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, nonché la detrazione per i lavori di rifacimento delle facciate, di cui all’art. 1 comma 219 della legge 160/2019, sia come detrazione in dichiarazione dei redditi sia come cessione o sconto e, infine, le detrazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, di cui al comma 2, dell’art. 16 del dl 63/2013 e quella per gli interventi di sistemazione dei giardini, di cui all’art. 1 comma 12 della legge 205/2017.
Con particolare riferimento a queste due ultime detrazioni, tuttavia, non si comprende l’inserimento tra quelle per le quali deve essere verificato il contratto collettivo nazionale giacché gli interventi non riguardano propriamente opere edili e si tratta di detrazioni con limite ben al di sotto dei 70.000 euro indicati.
Il legislatore, quindi, ha disposto che per taluni lavori edili di ammontare superiore a 70.000 euro, riconducibili nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, di cui all’allegato X del dlgs 81/2008, i benefici previsti per la generalità delle detrazioni edilizie possono essere riconosciuti soltanto se il contratto collettivo, applicato dal datore di lavoro, risulta indicato nell’atto di affidamento dei lavori (contratto di appalto) e riportato nelle fatture emesse in relazione agli interventi indicati.
Le nuove disposizioni si renderanno applicabili ai lavori edili avviati dal prossimo 28 maggio, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del dl 13/2022, dovendo tenere conto che per identificare l’avvio dei lavori si dovrà tenere conto della comunicazione dell’avvio lavori e non del titolo edilizio presentato.
La norma prevede espressamente che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità verifichi anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nella fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e, di conseguenza, si ritiene che la verifica di conformità riguardi esclusivamente l’aspetto formale della annotazione del tipo di contratto collettivo applicato e non già la verifica della effettiva applicazione da parte del datore di lavoro, né della riconducibilità o meno di quel tipo di contratto collettivo tra quelli che soddisfano i requisiti previsti dalla norma.
Qualora l’intervento sia eseguito con il regime di edilizia libera e le relative spese non siano agevolate con la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, né con la detrazione per la sistemazione delle facciate, di cui all’art. 1 comma 219 e seguenti della legge 160/2019, rimane non dovuto il rilascio del visto di conformità, ai sensi della lett. b) comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020.
Infine, il citato comma 43-bis dispone che l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.