Bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate comunica importanti novità su diverse misure. I contribuenti sono sempre più confusi, vediamo se le indicazioni aiuteranno a non commettere errori.
I contribuenti devono conoscere le modifiche apportate ai Bonus edilizi, Superbonus in primis. Cessione del credito, prezziario, sanzioni, i dettagli da chiarire sono numerosi.
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le ultime novità in merito ai Bonus Edilizi tramite la circolare numero 19/E dello scorso 27 maggio. I punti chiariti per aiutare i contribuenti a districarsi tra le innumerevoli variabili riguardati le misure sono numerosi e toccano diversi argomenti. Senza indugiare ulteriormente iniziamo ad approfondire le ultime notizie.
Bonus edilizi, il punto sui prezzali e massimali
Secondo l’Agenzia delle Entrate i prezzali e i massimali per la congruità delle spese dei lavori di riqualificazione energetica e del Superbonus previsti dal Decreto Misura del 6 agosto 2020 risultano essere applicabili in modo retroattivo a tutti gli interventi di riduzione di rischio sismico, del Bonus Facciate e del Bonus Ristrutturazione. Tale prezzali vanno ad aggiungersi ai listini delle Camere di Commercio, delle Regioni e delle Province autonome. I massimali indicati dal Decreto dello scorso 14 febbraio, invece, si riferiscono agli interventi con richiesta di titolo abilitativo a partire dal 16 aprile dell’anno in corso e ai lavori senza titolo abilitativo a partire dal 16 aprile 2022.
Spese detraibili, visto ed esonero
Tutti i bonus edilizi – non solo Superbonus – prevedono la detrazione delle spese effettuate per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese nel caso in cui risultassero fondamentali per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Le spese dovranno essere state effettuate a partire dal 12 novembre 2021. L’obbligo del visto e dell’attestazione è legato alle opere in edilizia libera e agli interventi dal costo totale massimo di 10 mila euro. L’esonero è previsto unicamente per le spese successive al 12 novembre 2021.
Concorrono al calcolo gli interventi agevolabili che risultano dal titolo edilizio in associazione, dunque, con lavori in edilizia libera necessari per poterli completare.
Cessione del credito o sconto in fattura con i Bonus edilizi
Nella circolare si legge che dallo scorso 1° gennaio 2022 è possibile richiedere la cessione del credito delle rate residue delle somme versate nel 2020 e nel 2021 oppure la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese dell’anno in corso. E’ possibile richiedere la detrazione anche per un box di pertinenza registrato con preliminare o rogito alla data della dichiarazione dei redditi con detrazione. Per gli sconti futuri occorrerà procedere con la registrazione preliminare o con il rogito entro la data di inoltro della comunicazione dell’esercizio delle opzioni.
Le prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 garantiscono la cessione dei crediti una sola volta a chiunque e due volte a soggetti qualificati. Dal 17 febbraio sono concesse due cessioni a soggetti qualificati e mentre gli sconti prevedono un’unica cessione a chiunque e due cessioni a soggetti qualificati. Stesse condizioni per le cessioni successive alla prima.
Sanzioni, cosa afferma l’Agenzia delle Entrate
Il tecnico abilitato che produce informazioni false, che omette informazioni sui requisiti tecnici del progetto e sulla sua realizzazione o che attesta la congruità delle spese quando non corrisponde a verità rischia una multa dall’importo compreso tra 50 mila e 100 mila euro più la reclusione da due a cinque anni.
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