“La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio
sopra la follia” e “Voglio una vita spericolata…Voglio
una vita di quelle che non si sa mai“. Sembrerebbe che quando
Vasco Rossi ha scritto queste strofe si sia fatto ispirare, con
qualche anno di anticipo, alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) messe in piedi dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).
Il Superbonus 110% e Bonus edilizi: normativa vs realtà
Dal momento in cui è stata messa in piedi questa notevolissima
misura fiscale, il mondo dell’edilizia è entrato in fermento. Prima
per comprendere al meglio la norma, poi per stare dietro alle
innumerevoli modifiche normative (11 correttivi in 20 mesi) e,
infine, per provare a “calare” nella realtà molti adempimenti che
sono (non vorrei dirlo) efficacemente normati nel mondo dei lavori
pubblici ma che lasciano più di un dubbio su quelli privati.
È chiaro, dunque, che in alcuni casi la normativa si scontra con
una realtà complessa fatta di specificità, contratti e date
diverse. Aspetti che sfumano completamente i contorni e il senso di
una disposizione.
L’asseverazione di congruità delle spese sostenute
È di pochi giorni fa una
lettera inviata da due Architetti Romani al loro ordine
professionale e all’Agenzia delle Entrate. Una lettera per avere
una risposta ad un quesito non di poco conto che riguarda i nuovi
obblighi previsti per i bonus edilizi dal D.L. n. 157/2021 (Decreto
anti-frode) e poi dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio
2022).
Volendo riassumere, dal 12 novembre 2021 tutti i bonus edilizi
che accedono alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione
del credito) devono ottenere:
- il visto di conformità;
- l’asseverazione di congruità delle spese sostenute utilizzando
alcuni prezzari di riferimento o, in mancanza, determinando il
prezzo analiticamente (analisi dei prezzi).
Senza volermi addentrare su quali siano questi prezzari e per
quali interventi si debbano utilizzare, è chiaro che l’elenco
prezzi dei materiali da costruzione viene aggiornato anche con
cadenza semestrale (come avviene nei prezzari privati della DEI –
Tipografica del Genio Civile).
I due architetti si sono chiesti quale prezzario utilizzare per
l’asseverazione di congruità delle spese nel caso di aggiornamento
e hanno proposto una soluzione confermata da una risposta dello
Sportello Consulenze online dell’Ordine degli Architetti di Roma: è
possibile utilizzare codici e voci relative a prezzari precedenti,
indicando esplicitamente il prezzario di riferimento e l’edizione
presa in considerazione nelle voci del computo metrico.
Per comprendere al meglio questa risposta (che, vi anticipo
subito, condivido), ho provato a ricostruire la normativa e a
comprendere al meglio il valore di alcuni documenti.
Cosa prevede la norma
Partiamo da quello che prevede la norma. E per quel che riguarda
l’asseverazione di congruità delle spese ne parla:
- all’art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio in cui si
afferma:
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica) , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. Nelle more
dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è
determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini
ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi. - nell’Allegato A, punto 13.1, lettera a) del Decreto MiSE 6
agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) in cui si
afferma:
Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del
Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del
presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai
sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il
tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo
metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per
tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla
regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In
alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può
riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi
dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
Civile.
Volendo essere pignoli, nessuna delle suddette disposizioni
prevede a quale versione di prezzario occorre far riferimento. È
chiaro, però, che visto l’andamento dei costi dei materiali da
costruzioni, le imprese tendono sempre ad utilizzare l’ultimo in
vigore.
Il valore dei documenti
A questo punto occorre prendere in considerazione la
documentazione in gioco:
- il contratto tra professionista e committente per la
realizzazione del computo metrico; - il computo metrico stesso;
- l’asseverazione di congruità.
Il primo è un normale contratto tra privati in cui si rinvia
sempre alle disposizioni del Codice Civile e alle altre
disposizioni di legge. Per il secondo occorre differenziare tra
computo metrico e computo metrico estimativo:
- il primo è un documento che analizza e descrive le fasi di
lavoro, determinando la quantità delle diverse lavorazioni presenti
nel progetto; - il secondo viene redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei
prezzi unitari.
L’asseverazione di congruità delle spese, infine, è una
dichiarazione di atto notorio da parte di un tecnico abilitato
che:
- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità; - consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale
e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n.
445/2000;
attesta la congruità delle spese sostenute mediante l’utilizzo
di un determinato prezzario. Ecobonus e Sismabonus hanno la loro
modulistica, per gli altri bonus edilizi l’asseverazione va resa in
forma libera. Come redazione abbiamo preparato un
modello che puoi scaricare liberamente.
L’aggiornamento dei prezzari, la data del computo e
dell’asseverazione di congruità
Ho già premesso di essere d’accordo con i colleghi architetti
romani e con il loro ordine professionale. Adesso vi spiegherò
perché. Premesso che è buona norma utilizzare il prezzario più
recente per realizzare un computo metrico estimativo, è auspicabile
che il professionista che lo redige ne apponga timbro, firma e
data.
A questo punto la soluzione è semplice. Chi verifica i prezzi
dovrà utilizzare il prezzario in vigore alla data di realizzazione
del computo e, sulla base di questa, asseverare il rispetto dei
prezzari utilizzati dal collega.
Questa è, chiaramente, la mia ricostruzione ed interpretazione
normativa. Tu che ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it
o tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it, l’analisi normativa e il confronto fra punti
di vista differenti è sempre il benvenuto.
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