Le imprese di costruzione che realizzano nuovi fabbricati dopo
la demolizione di interi edifici esistenti, sono tra i soggetti
ammessi alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del
rischio sismico ex art. 16 D.L. 63/2013, di efficientamento
energetico ex art. 14 D.L. 63/2013 e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche ex art. 119-ter D.L. 34/2020.
Interventi di riduzione del rischio sismico
L’art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013 prevede una detrazione
dall’imposta lorda IRPEF o IRES fino ad un ammontare complessivo
delle spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare
esistente prima della demolizione. La detrazione è ripartita in
dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi. La detrazione è alternativa alla
concessione del sismabonus acquisti a favore degli acquirenti delle
unità immobiliari ricostruite.
Interventi di efficientamento energetico
L’art. 14 del D.L. 63/2013 disciplina, invece, la detrazione
spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti. La detrazione è ammessa con
riferimento alla volumetria esistente
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