Con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 38
dell’11 aprile 2023 che ha legittimato le disposizioni
contenute nel Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023, è tornato
decisamente all’attenzione degli operatori l’istituto della
“remissione in bonis”.
La remissione in bonis per la cessione del credito
Come già ampiamente spiegato in vari articoli, l’istituto della
remissione in bonis è regolato dall’art. 2, comma 1, del D.L.
16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 e consente
a chi ha “dimenticato” di presentare una comunicazione o effettuare
un adempimento formale, determinante per usufruire di determinate
agevolazioni fiscali, di farlo anche oltre il termine previsto, a
determinate condizioni.
È il caso, tra gli altri, della comunicazione per l’opzione di
cessione dei crediti maturati sugli interventi edilizi per le spese
sostenute nel 2022 o per le rate residue degli anni 2020 e 2021 che
dovevano essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo
2023. Il D.L. 11/2023 è intervenuto
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