Bonus edilizi e novità del Decreto legge n. 157/2021: l’Agenzia risponde ai dubbi di contribuenti e operatori
Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus. In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito internet, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.
Alcune risposte dell’Agenzia – Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.
Roma, 22 novembre 2021
Contenuti extra
- Le Faq sul sito dell’Agenzia
Articolo pubblicato da www.agenziaentrate.gov.it