Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) hanno condiviso un documento recante disposizioni che supportino le imprese, i professionisti e i committenti nell’applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali .
C’è stata una importante intensificazione dell’attività in edilizia dovuta ai recenti incentivi fiscali per interventi di recupero, pertanto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto maggiori accertamenti nel settore, con particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso di questo intero anno.
È dunque richiesta una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.
Vediamo nello specifico alcuni punti salienti del documento Cni e Ance denominato «Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali» che contiene contiene 11 Faq, uno schema delle disposizioni e alcune definizioni.
Bonus edilizi: perdita delle agevolazioni per irregolarità
Una delle Faq di rilievo del documento Cni e Ance spiega che le detrazioni non sono riconosciute se non è stata effettuata la «Notifica Preliminare» agli enti preposti qualora sia obbligatoria.
Ricordiamo che la Notifica Preliminare è un documento trasmesso, prima dell’inizio dei lavori, dal committente o dal responsabile dei lavori alla Direzione territoriale del lavoro e alla Asl (e prefetto nei lavori pubblici) nei seguenti casi:
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici;
- cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica ma che, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera, ricadono nell’obbligo di trasmissione (presenza di più imprese esecutrici);
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.
Il committente trasmette ai medesimi soggetti eventuali aggiornamenti del documento. La Direzione territoriale del lavoro e la Asl (e prefetto nei lavori pubblici) trasmettono la notifica preliminare alla cassa edile territorialmente competente.
Nel testo si spiega inoltre che:
Le detrazioni non sono riconosciute neanche nel caso in cui siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.
Nessun obbligo a nominare il responsabile dei lavori
Nei cantieri coinvolti dai bonus edilizi, la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del committente. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
Il responsabile dei lavori non deve possedere requisiti particolari, ma gli sono attribuite responsabilità penali ai sensi dell’articolo 157 del dlgs 81/2008.
Nei condomini cosa accade? Se l’amministratore riveste la funzione di committente può nominarsi responsabile dei lavori?
Su questo punto il documento precisa che in condominio, se l’amministratore, in virtù del mandato conferitogli dall’assemblea, è deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, assume automaticamente la posizione di garanzia (Responsabile Lavori), come previsto dagli articoli 90 e 100 del dlgs 81/2008..
Se l’assemblea nomina un terzo soggetto come responsabile dei lavori, il committente/amministratore non è esonerato dalle responsabilità previste.
I bonus edilizi spettano anche in caso di installazione di linee vita
I bonus riconosciuti, in generale, per l’esecuzione di interventi di recupero edilizio, spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili.
Quindi l’installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anti caduta, rientrano nelle lavorazioni complementari all’intervento principale e sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus.
Come si verifica l’idoneità tecnico professionale
Nella Faq n 5 del documento si specifica che il committente, per verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi deve richiedere una serie di documenti che accertino l’iscrizione alla Camera di commercio, la conformità delle attrezzature e la valutazione dei rischi.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini al giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico della Sicurezza, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del Durc e di un’autocertificazione.
La Faq 6 contiene poi un elenco dei documenti che l’impresa affidataria deve richiedere per verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Verifiche: le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro
Uno degli aspetti più importanti del documento è quello in cui vengono inoltre disposti chiarimenti sulle gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro che costituiscono condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; esse ricordiamo sono quelle sancite all’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Si rileva che l’Inl con nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all’Inps e all’Inail, l’Inl, individua, quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate) nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).
Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neo-costituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
L’Ispettorato, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al dl n. 146/2021 e smi, evidenzia, nella medesima nota, che le irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza maggiormente riscontrate hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del Dvr e del Pos e la mancata protezione da caduta nel vuoto.
Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi che devono avere l’autorizzazione ministeriale per poter essere utilizzati in cantiere.
Pertanto, nel corso delle verifiche, gli ispettori rivolgeranno particolare attenzione a tali aspetti.
Si rileva parimenti, in merito all’obbligo della formalizzazione dell’addestramento a seguito dell’entrata in vigore della legge 215 del 17 dicembre 2021 che ha modificato il dlgs 81/2008, la necessità di prevedere uno specifico Registro, anche informatizzato, nel quale annotare l’avvenuto adempimento secondo le indicazioni fornite dalla modifica normativa.
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