Con l’approssimarsi della fine dell’anno, imprese e professionisti sono chiamati a valutare con attenzione le regole da seguire per non perdere le varie detrazioni legate al settore edile.
Come di consueto, le misure “standard” che ricomprendono il pacchetto degli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 16-bis Tuir) e della riqualificazione energetica degli edifici (riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico, etc.) richiedono la proroga della percentuale di detrazione spettante rispettivamente al 50% e 65%. Ad oggi tali percentuali sono state confermate fino al 31 dicembre 2021 dalla L. 178/2020 (articolo 1, comma 58), in attesa di possibili nuove proroghe.
Altre misure di interesse che hanno spinto la ripresa del settore edile sono il bonus facciate, il sisma bonus ed il superbonus al 110%.
Il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta del 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento: per la detrazione in questione, spettante per le spese documentate sostenute nel 2020 e 2021, mancano ad oggi informazioni circa eventuali proroghe al 2022.
Anche il sisma bonus nella sua versione tradizionale, salvo proroghe, termina il 31 dicembre 2021. La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017. La percentuale di detrazione spettante, in questo caso, è del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare, fruibile in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione sale al 70% se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori (in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione passa al 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore o all’85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori).
Il superbonus, invece, non termina entro fine anno. L’agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 119 D.L. 34/2020 e seguenti) eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di diverse modifiche normative (da ultimo, il D.L. 59/2021), trova applicazione anche per le spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (articolo 119, commi 1 e 4, D.L. 34/2020);
- 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020);
- 31 dicembre 2022 dai condomìni (articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020);
- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (articolo 119, commi 3-bis e 8-bis, D.L. 34/2020).
Al posto della fruizione diretta della detrazione, è consentito optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle entrate per esercitare l’opzione, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.
Tutti gli interventi sopra richiamati perseguono finalità positive per il sistema-paese, sia in termini di impatto ambientale che economico, ma stanno trovando un freno (al pari di altri settori) dato dalle difficoltà di approvvigionamento e dall’aumento dei prezzi delle materie prime. L’assenza di indicazioni certe circa le misure che saranno prorogate o meno nel 2022, unita ai ritardi nelle forniture dei materiali, stanno complicando le scelte degli operatori del settore che devono pianificare le attività dei prossimi mesi.
Stante la situazione attuale si ricorda che, in linea generale, occorre porre attenzione al significato di “sostenimento della spesa”. Infatti, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione della percentuale di detrazione spettante occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali,
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Anche in caso di applicazione del principio di cassa (es. persone fisiche), vi sono fattispecie in cui il sostenimento della spesa può comunque non essere sufficiente. Si pensi, ad esempio, al superbonus dove nella quasi totalità dei casi viene applicato lo sconto in fattura o la cessione del credito al general contractor che effettua l’intervento, esercitabile in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). Per espressa previsione normativa i SAL non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito di imposta corrisponde all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno dei fornitori; per il diritto all’esercizio dell’opzione, di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020, in relazione agli interventi che godono della più elevata aliquota di detrazione prevista dal superbonus, non è sufficiente aver effettuato il solo pagamento di parte delle spese ma occorre aver raggiunto anche il SAL pari al minimo del 30% dell’intervento complessivo (in questo senso, si veda l’interpello della Direzione Regionale del Veneto n. 907-1595/2021). In tal caso, il contribuente potrebbe usare esclusivamente la prima rata del superbonus sotto forma di detrazione diretta cedendo, eventualmente, le rate successive. Sul punto urgono chiarimenti ufficiali.
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