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Bonus edilizi: la mappa dei reati per i professionisti su Ape, asseverazioni e Scia – Il Sole 24 ORE

I punti chiave

5′ di lettura

Dura lex per i professionisti del settore edilizio, verrebbe da dire. Gli attestatori sono un anello importante della complessa filiera della procedura di formazione dei diritti di detrazione oltretutto suscettibili di trasformarsi in crediti negoziabili e gestibili dai circuiti creditizi. Per questo il legislatore – con decreto legge 13 del 2022 – è intervenuto con un doppio giro di vite per contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e superbonus 110%, con più incisive misure repressive e potenziando i meccanismi di “recupero” dei profitti illeciti.

È stato allargato l’ambito applicativo di talune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati chiamati a svolgere funzioni di attestatori nei procedimenti di concessione dei bonus edili e superbonus 110%.

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Inasprimento sanzioni

Il decreto 13 – che è confluito nel Dl Sostegni ter approvato il 17 marzo dal Senato e in via di approvazione definitiva da parte della Camera – ha inasprito la sanzione penale, prevedendo – attraverso l’inserimento del comma 13-bis. 1 nell’articolo 119 – che qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte informazioni false anche in merito alla congruità delle spese, siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Norme fallimentari, le analogie

Nel caso dei bonus edilizi e superbonus il legislatore ha ritenuto di applicare un trattamento particolarmente severo, mutuando quello contenuto nell’articolo 236-bis del Regio decreto 267 del 1942 che punisce con le stesse sanzioni il professionista che predispone relazioni o attestazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti per ammettere l’imprenditore in crisi alle diverse procedure alternative al fallimento.

Le sanzioni preesistenti

Va detto che sanzioni penali per gli asseveratori non costituiscono un unicum soprattutto da quando, per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione, si è demandato ai privati (che assumono il ruolo di esercenti di servizio di pubblica necessità a norma dell’articolo 359 Codice penale ed ai fini di quanto prevedono le disposizioni che fanno riferimento a tale qualifica), l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’esercizio di facoltà e diritti dipendenti esclusivamente dalla presenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. L’articolo 29 del Dpr 380 del 2001 (Tu edilizia), ad esempio, ha previsto che risponde del reato di cui all’articolo 481 Codice penale il soggetto che attesta falsamente che le opere realizzate rientrano tra quelle che, a norma dell’articolo 23 del Tu, possono essere eseguite solo dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

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