Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Federico Freni ha chiarito in Commissione Finanze della Camera alcuni interrogativi riguardanti la proroga del Superbonus per le unifamiliari, arredo esterno, installazione e ampliamento di un impianto fotovoltaico
In tema di bonus edilizi è intervenuto l’8 marzo fa in Commissione Finanze della Camera il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Federico Freni rispondendo a un’interrogazione di alcuni Onorevoli.
Per quanto riguarda Superbonus e fotovoltaico, il sottosegretario ha chiarito che l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato presente su un lastrico solare condominiale o l’installazione di un nuovo impianto sul medesimo lastrico, si possono considerare come interventi di manutenzione straordinaria su singola unità immobiliare e possono dunque usufruire del bonus mobili. In realtà gli operatori del settore evidenziano un’incongruenza con quanto previsto dal decreto energia, pubblicato il primo marzo, che fa rientrare l’installazione degli impianti fotovoltaici nella manutenzione ordinaria. La circolare 7/E 2021 dell’Agenzia delle entrate evidenzia che è possibile fruire del bonus mobili anche per interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, purché i mobili siano finalizzati all’arredo delle parti comuni e non della propria abitazione. Non sappiamo quindi dare una risposta definitiva e aspettiamo ulteriori chiarimenti.
Per quanto riguarda il Bonus verde, prorogato al 31/12/24, Federico Freni ha confermato che possono fruire della detrazione del 36% “gli interventi di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale”, mentre sono esclusi i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi.
Nessun posticipo per le unifamiliari che intendano usufruire del Superbonus: la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, introdotta dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non comprende anche le villette per le quali il limite temporale è al 31 dicembre 2022 purché al 30 giugno sia stato realizzato il 30% dei lavori.
Sempre per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, in caso di intervento plurimo, che coinvolga ecobonus, bonus ristrutturazione 50%, sismabonus e superbonus 110%, per poter beneficiare dell’incentivo è sufficiente la realizzazione, entro il 30 giugno 2022 del 30% dell’intervento complessivo sulle unità familiari, considerando dunque tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia, quindi non il solo superbonus (a questo proposito l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Faq n. 3 del 2022).
Una delle domande chiedeva di chiarire se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 3-ter, del decreto legge n. 34 del 2020 e se dunque possono essere autorizzati tali lavori, con l’approvazione in assemblea condominiale, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico. Secondo il competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la risposta è affermativa, considerando il primo periodo del comma 13-ter dell’articolo 119 che stabilisce che “gli interventi (…) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.
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