L’articolo 28 quater inserito nella Legge 25/2022 di conversione del Decreto “Sostegni ter” al cui interno è stato assorbito il Decreto Anti-frode (D.L. 13/2022) ha previsto a partire dal 27 maggio l’obbligo di affidare i lavori edili superiori a 70.000,00 euro, agevolati con il Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni e Bonus facciate solo ad imprese che applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ovvero:
- il CCNL edilizia industria;
- il CCNL edilizia artigianato;
- il CCNL edilizia industria e cooperative.
Il CCNL deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nelle fatture elettroniche emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato da parte dei soggetti preposti (professionisti e responsabili dell’assistenza fiscale) al rilascio del visto di conformità. I successivi controlli avverranno da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrà avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Anche i subappaltatori dovranno osservare le stesse regole sull’applicazione del CCNL, in quanto tenuti a garantire stessi diritti e doveri. Per l’appalto di lavori pubblici l’obbligo si applica indipendentemente dall’ammontare delle spese.
AMBITO APPLICATIVO
L’obbligo che entra in vigore dal 27 maggio per i lavori di edilizia privata iniziati successivamente a tale data, quindi dal 28 maggio, riguarderà i lavori edili o di ingegneria civile indicati nel D.Lgs. n. 81/2008 di importo complessivo superiore a 70.000 Euro, quali:
- lavori di costruzione;
- manutenzione;
- riparazione;
- demolizione;
- conservazione;
- risanamento;
- ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.
Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.
BONUS FISCALI E DETRAZIONI
L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
- ristrutturazione edilizia;
- ecobonus;
- sismabonus;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- adeguamento degli ambienti di lavoro;
- cessioni dei crediti di imposta;
- bonus facciate;
- bonus verde.
Per il Superbonus, l’obbligo del contratto collettivo vale sia se si usufruisce della detrazione direttamente, nella dichiarazione dei redditi, sia se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Per Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus facciate, l’obbligo vale solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non è obbligatorio dunque per chi detrae direttamente il credito fiscale.
Lo Studio Viglione-Libretti & Partners, in considerazione anche delle attuali e continue oscillazioni dei prezzi, consiglia di inserire nelle fatture ad emettersi lo specifico richiamo al CCNL anche per gli importi preventivati inferiori a 70.000,00 euro e, a titolo precauzionale, anche nelle fatture che saranno emesse con riguardo ai lavori eseguiti ed iniziati anteriormente alla data del 27 maggio 2022.
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