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Bonus edilizi: obbligo d’applicazione e indicazione in fattura del CCNL – a cura dello Studio Viglione Libretti & Partners – ondanews – NEWS110

L’articolo 28 quater inserito nella Legge 25/2022 di conversione del Decreto “Sostegni ter” al cui interno è stato assorbito il Decreto Anti-frode (D.L. 13/2022) ha previsto a partire dal 27 maggio l’obbligo di affidare i lavori edili superiori a 70.000,00 euro, agevolati con il Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni e Bonus facciate solo ad imprese che applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ovvero:

  • il CCNL edilizia industria;
  • il CCNL edilizia artigianato;
  • il CCNL edilizia industria e cooperative.

Il CCNL deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, nelle fatture elettroniche emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato da parte dei soggetti preposti (professionisti e responsabili dell’assistenza fiscale) al rilascio del visto di conformità. I successivi controlli avverranno da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrà avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Anche i subappaltatori dovranno osservare le stesse regole sull’applicazione del CCNL, in quanto tenuti a garantire stessi diritti e doveri. Per l’appalto di lavori pubblici l’obbligo si applica indipendentemente dall’ammontare delle spese.

AMBITO APPLICATIVO

L’obbligo che entra in vigore dal 27 maggio per i lavori di edilizia privata iniziati successivamente a tale data, quindi dal 28 maggio, riguarderà i lavori edili o di ingegneria civile indicati nel D.Lgs. n. 81/2008 di importo complessivo superiore a 70.000 Euro, quali:

  • lavori di costruzione;
  • manutenzione;
  • riparazione;
  • demolizione;
  • conservazione;
  • risanamento;
  • ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

BONUS FISCALI E DETRAZIONI

L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • ristrutturazione edilizia;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • cessioni dei crediti di imposta;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

Per il Superbonus, l’obbligo del contratto collettivo vale sia se si usufruisce della detrazione direttamente, nella dichiarazione dei redditi, sia se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus facciate, l’obbligo vale solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non è obbligatorio dunque per chi  detrae direttamente il credito fiscale.

Lo Studio Viglione-Libretti & Partners, in considerazione anche delle attuali e continue oscillazioni dei prezzi, consiglia di inserire nelle fatture ad emettersi lo specifico richiamo al CCNL anche per gli importi preventivati inferiori a 70.000,00 euro e, a titolo precauzionale, anche nelle fatture che saranno emesse con riguardo ai lavori eseguiti ed iniziati anteriormente alla data del 27 maggio 2022.

Lo Studio Viglione-Libretti & Partners realizza i tuoi progetti!

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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