Attualmente, nel variegato panorama delle agevolazioni fiscali
edilizie, ce n’è una quasi per ogni situazione, nonostante la fine
del Superbonus 110%. Ad esclusione degli interventi che si
configurano quali “nuove costruzioni”, sono molteplici le tipologie
di lavori sul cui costo possono essere applicate percentuali di
detrazione vantaggiose. Ma soprattutto, sono molteplici le
tipologie di committenti che possono accedere ai benefici.
Bonus edilizi: il quadro delle scadenze
Se il Superbonus (DL 34/2020, art. 119) è esclusivamente
dedicato alle persone fisiche che percepiscono redditi assoggettati
all’Irpef, così come il Bonus ristrutturazioni (Tuir, art. 16-bis),
lo stesso non vale per l’Ecobonus (DL 63/2013, art. 14) e per il
Sismabonus (DL 63/2013, art. 16), che spettano anche quando ad
eseguire gli interventi siano percettori di redditi d’impresa
assoggettati all’Ires, come società di persone o di capitali.
Tuttavia, entrambi detti bonus scadranno alla fine dell’anno in
corso, e apparentemente ciò significa che le società saranno
tagliate fuori dall’edilizia agevolata a partire dal 1° gennaio
2025. Ma non è proprio così.
Innanzitutto, il
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