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Bonus edilizi: quando c’è reato? – La Legge per Tutti

Superbonus 110%: cos’è e come funziona? Quando scattano i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta?

La legge italiana prevede da tempo alcuni bonus per incentivare gli interventi edilizi volti a recuperare gli immobili fatiscenti e a metterli in sicurezza. Per rilanciare l’economia a seguito della grave crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus, il Governo italiano ha introdotto il cosiddetto “Superbonus”: si tratta di una detrazione pari al 110% delle spese sostenute in riferimento a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici. Vista la vantaggiosità dell’incentivo, tantissimi italiani si sono fiondati da architetti e ingegneri per goderne, a rischio anche di commettere qualche irregolarità. Quando c’è reato per i bonus edilizi?

Nel prosieguo di questo articolo vedremo in quali casi si rischia di finire nel penale per cercare di mettere a posto la propria casa beneficiando del Superbonus e di bonus edilizi vari. Come diremo, la buona fede può essere un importante requisito per non finire nei guai, soprattutto ora che l’amministrazione finanziaria si sta attivando per verificare eventuali irregolarità sulla fruizione dei crediti nel settore edile. Prosegui nella lettura se vuoi sapere quando c’è reato con i bonus edilizi.

Superbonus 110%: cos’è?

Il Superbonus è una detrazione dell’imposta lorda pari al 110% di quanto speso per effettuare determinati lavori volti alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici. In pratica, si tratta di un incremento rispetto alle aliquote di detrazione previgenti.

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, infatti, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cosiddetto sismabonus) [1];
  • riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus) [2].

Superbonus: come funziona la detrazione?

La detrazione del Superbonus è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Così, se ad esempio i lavori sono pari a 20mila euro, la detrazione sarà di 22mila euro (il 110% di 20mila), da suddividere in quote uguali per cinque anni, pari a 4.400 euro ciascuna (22mila/5).

L’agevolazione è però ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione, che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Riprendendo l’esempio fatto sopra, se colui che ha commissionato i lavori deve pagare 1.000 euro di imposte, non potrà detrarre tutti i 4.400 euro, ma solo 1.000 euro, perdendo la restante parte (3.400 euro) che non potrà essere recuperata l’anno successivo.

Superbonus: come funziona lo sconto in fattura?

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In altre parole, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, si può scegliere alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito (le banche) e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Bonus edilizi: quando si rischia il reato?

Chi beneficia del Superbonus 110% oppure degli altri bonus edilizi rischia di commettere reato quando:

  • i lavori non vengono svolti, oppure riguardano interventi differenti rispetto a quelli ammessi al beneficio e indicati nelle fatture. Questa ipotesi presuppone una complicità tra la ditta esecutrice dei lavori e il committente;
  • i lavori descritti in fattura sono stati eseguiti, ma il costo viene sovrastimato per fruire di un maggiore credito di imposta (importi sovrafatturati) o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l’esecuzione di lavori non ammessi al beneficio;
  • i lavori sono fatturati da un’impresa diversa da quella che ha eseguito i lavori (ad esempio, perché il cliente intende cedere il credito e l’impresa non può utilizzarlo).

In tutti questi casi, l’impresa che esegue i lavori ed emette le fatture commette il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, punito dalla legge con la reclusione da quattro a otto anni.

Le fatture inesistenti sono quelle emesse a fronte di operazioni:

  • non realmente effettuate, in tutto o solo in parte;
  • che indicano i corrispettivi in misura superiore a quella reale;
  • che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Chi ha beneficiato dei lavori e ha ricevuto le fatture rischia invece di commettere:

  • il reato di dichiarazione fraudolenta, se le ha indicate in dichiarazione, punito con la reclusione da quattro a otto anni [4];
  • se, invece, non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel reato di emissione commesso dall’impresa edile.

Bonus edilizi: la buona fede esclude il reato?

La responsabilità penale per bonus edilizi di cui ci si è avvantaggiati illecitamente presuppone la consapevolezza della condotta illegale; serve, in altre parole, il dolo di chi agisce. E ciò sia nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia di dichiarazione fraudolenta.

Ciò comporta la concreta valutazione di quanto il committente dei lavori (che può essere un privato, un condomino o l’amministratore di condominio) e l’impresa esecutrice abbiano partecipato attivamente alla consumazione dell’illecito e ne siano consapevoli.

Si pensi alla sovrafatturazione dei lavori: la posizione di un condomino, residente in un supercondominio, all’oscuro delle modalità di quantificazione dei prezzi, è certamente differente da quella del committente che è proprietario di una casa unifamiliare e che, pertanto, è ben consapevole dei lavori che ha commissionato.

Insomma, per commettere i reati collegati all’illecita percezione dei vantaggi dei bonus edilizi occorre il dolo, cioè la consapevolezza del reato; al contrario, la buona fede e la totale inconsapevolezza dell’illecito escludono il reato.


note

[1] Art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

[2] Art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

[3] Art. 8, d. lgs. n. 74/2000.

[4] Art. 2, d. lgs. n. 74/2000.

Autore immagine: canva.com/

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