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Bonus edilizi, quante volte è possibile usufruirne? – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

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Quante volte una persona può usare i bonus sulla casa? Ad esempio, se uso oggi il Bonus Ristrutturazioni, posso usare poi lo stesso tra due anni? E abbinato ad altri?

In linea di principio i bonus edilizi si possono usare più volte, per più anni e sullo stesso immobile, ma con alcune condizioni che sono state illustrate sia dell’Agenzia delle entrate che da ENEA. Ecco quali.

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Lavori diversi in anni diversi

Come sappiamo, la detrazione per ristrutturazione è attualmente riconosciuta su un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro l’anno per immobile, come previsto dall’art. 16-bis del TUIR. Come ricordato nella circolare 17/2015, in caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 dell’articolo stabilisce che ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Questo ulteriore vincolo, invece, non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. “L’autonoma configurabilità dell’intervento – chiarisce  poi la circolare – è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, come la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori” e deve essere anche  autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.

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Nessun limite minimo di tempo tra un intervento e l’altro

In ogni caso, sottolineano ancora le Entrate, l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati. Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Più interventi di diversa tipologia

Quanto invece alla possibilità di utilizzare bonus diversi per interventi diversi, ad esempio Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus, ma anche Ristrutturazioni e Superbonus, con la circolare 24/2020 l’Agenzia ha dato il via libera alle cumulabilità delle detrazioni, ovviamente su spese diverse.

In dettaglio: “Qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.

Non è invece possibile sommare le agevolazioni sulla stessa spesa, ad esempio avere il Superbonus per la coibentazione e, se per caso si supera il tetto di spesa, anche il Bonus Facciate per la quota rimanente, dal momento che la sistemazione finale della facciata dopo la posa del cappotto non è un intervento a sé ma uno di completamento della coibentazione.

Leggi anche Bonus Idrico, non sarà cumulabile col Bonus Ristrutturazione

Le clausole di ENEA sull’Ecobonus

E a proposito di interventi di riqualificazione energetica, anche ENEA riconosce la possibilità di utilizzare più volte l’Ecobonus sullo stesso immobile, anche per sostituire impianti o strutture che godono già dello stesso bonus. Ad una condizione, però: l’intervento deve garantire un risparmio energetico rispetto all’impianto precedentemente installato.

Così in particolare per le caldaie a condensazione occorre che l’efficienza energetica per il riscaldamento d’ambiente del nuovo generatore sia (ηs) ≥ 90%, mentre la potenza termica complessiva non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l’incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.

Per gli infissi, invece, il bonus è possibile a patto che i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) siano superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, e quelli finali, fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020.

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Immagine: iStock/vandervelden

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