

Quando nel 2017 il legislatore ha previsto il primo vero sistema
di incentivi per il miglioramento strutturale degli edifici
esistenti (il sismabonus), la stella polare che lo ha ispirato è
stata la riduzione del rischio sismico. La norma concedeva, cioè,
un incentivo crescente in funzione del salto di classe sismica.
Superbonus: gli incentivi per la riduzione del rischio
sismico
La scelta non ha, purtroppo, ispirato il legislatore che ha
messo a punto l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) che, nel definire l’ormai nota detrazione fiscale del
110% (il superbonus), ha deciso di separare gli incentivi per il
risparmio energetico (superecobonus) da quelli per la riduzione del
rischio sismico (supersismabonus).
Ma non solo. Nella definizione del sismabonus potenziato è
sparito il requisito di salto di classe sismica ed è stata concessa
l’aliquota del 110% per detrarre le spese inerenti qualsiasi
intervento rientrasse tra quelli indicati nei commi da 1-bis a
1-septies dell’articolo 16 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.
63.
Due scelte completamente sbagliate se
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