Firmato dal Ministro della Transizione Ecologica il decreto che fissa i nuovi massimali di spesa per il superbonus 110% e per gli interventi ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate.
Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità per il superecobonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica agevolati ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate.
Con il provvedimento, approvato in attuazione della legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), vengono aggiornati i massimali individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020. Aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
A differenza della prime bozze circolate, il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Massimali di spesa
Il nuovo prezziario è valido ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di efficienza energetica ammissibili al superecobonus 110% e, nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate.
Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.
Per tutti gli interventi, l’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici.
Qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti siano maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
Aggiornamento
I massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio e dei costi di mercato.
Entrata in vigore
Il decreto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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