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Bonus facciate 2020: cos’è, come funziona e quali interventi comprende – Lavori Pubblici

Tra le più importanti novità fiscali contenute nella
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d.
Legge di Bilancio per il 2020) vi è senz’altro la nuova
agevolazione prevista per gli interventi sulle facciate esterne
degli edifici (c.d. Bonus Facciate).


  1. Cos’è il bonus
    facciate
  2. Come funziona il bonus
    facciate
  3. Quali interventi
    comprende il bonus facciate
  4. Gli interventi
    inclusi
  5. Gli interventi
    esclusi

Un’agevolazione anticipata dal Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini,
per rilanciare gli investimenti per il restauro e il
recupero delle facciate di palazzi e condomini
, che ha
superato tutti i passaggi parlamentari per entrare ufficialmente in
vigore a partire dall’1 gennaio 2020 fino al
31 dicembre 2020.

Entrando nel dettaglio, il bonus facciate prevede una
detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute
per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri
storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in
parte).

Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus
facciate possa essere utilizzato “per le spese
documentate, sostenute nell’anno 2020
“, i lavori che
potranno godere dell’incentivo possono essere anche quelli
cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.

La Legge di Bilancio per il 2020 definisce le modalità per
fruire della nuova detrazione, ovvero in 10 quote annuali di pari
importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9
successivi. In attesa di maggiori dettagli da parte dell’Agenzia
delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in
merito), per usufruire della detrazione sarà certamente
necessario:

  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale,
    da cui devono risultare la causale del versamento, il codice
    fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice
    fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
    pagamento.
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
    identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal
    detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
    costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo
    della detrazione.

Come previsto per le altre agevolazioni fiscali
(ristrutturazioni edilizie ed ecobonus), occorrerà conservare ed
esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di
    lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione
    di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è
    sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
    cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare
    che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora
    censiti
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori
    e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli
    interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
    diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del
    possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei
    lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se
    obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei
    cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente
    sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia
(per le ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione
energetica (ecobonus), il bonus facciate è
ammesso
esclusivamente per le spese relative ad
interventi sulle strutture opache della facciata,
su balconi o su ornamenti e fregi.

Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o
tinteggiatura esterna):

  • influenzi dal punto di vista termico l’edificio;
  • ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie
    disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare
    i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di
    trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE
    26 gennaio 2010;

si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte
dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a
seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle
relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle
modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che
in situ, eseguiti dall’ENEA.

Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che
hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di
una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le
spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.

Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione del bonus
facciate le spese relative agli interventi:

  • sugli impianti di illuminazione;
  • sui pluviali;
  • sugli impianti termici;
  • sui cavi esterni.

Restiamo in attesa della guida dell’Agenzia delle Entrate che
entri nel dettaglio (come già fatto per le ristrutturazioni edilizie,
l’ecobonus, il sismabonus e il bonus mobili).

A cura di Redazione
LavoriPubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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