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Bonus Facciate 2021, AdE su beneficiari e requisiti di accesso – Lavori Pubblici

Con la risposta n.
574 del 30 agosto 2021
, l’Agenzia delle
Entrate
è tornata a chiarire quali sono i soggetti
che possono accedere
al Bonus Facciate e
i requisiti di accesso previsti dalla norma

Cos’è il bonus facciate

Ricordiamo che l’agevolazione è stata prevista dall’articolo 1,
commi da 219 a 223 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160
(c.d. Legge di Bilancio per il
2020
) e consiste in una detrazione d’imposta del
90%
, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari
importo, per interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria
catastale, compresi gli immobili strumentali. Non sono previsti
limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Requisiti di accesso al Bonus Facciate

Questi i requisiti fondamentali per l’accesso al Bonus
Facciate:

  • gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come previsto dal
    decreto
    ministeriale n. 1444/1968
    , o in zone a queste assimilabili in
    base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
    comunali.
  • gli interventi vanno realizzati esclusivamente su strutture
    opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi
    quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • le spese vanno documentate, essere sostenute nel 2020 e nel
    2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle
facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico.

A chi spetta il Bonus Facciate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, possono usufruire
dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti
nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires,
che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento,
compresa l’enfiteusi.

Nel caso specifico, un’associazione privata e apolitica senza
scopo di lucro, con sede in un antico edificio plurisecolare
occupato proprio in base ad un diritto di enfiteusi e titolare di
redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria, ha chiesto la
sussistenza del diritto soggettivo per fruire del Bonus
Facciate.

Facendo riferimento alla circolare n. 2/E del 2020, l’AdE ha
chiarito che:

  • l’agevolazione riguarda tutti i contribuenti residenti
    e non residenti nel territorio dello Stato
    ;
  • la detrazione viene effettuata dall’imposta
    lorda
    e non può essere utilizzata dai soggetti che
    possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
    separata o ad imposta sostitutiva (potranno usufruirne solo se
    possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito
    complessivo, in diminuzione della corrispondente imposta
    lorda);
  • sono ammessi al “bonus facciate” le persone fisiche,
    gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle
    imposte sui redditi
    , approvato con il decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR), non
    titolari di reddito d’impresa, nonché soggetti titolari di reddito
    d’impresa;
  • i soggetti beneficiari devono possedere o detenere
    l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo
    idoneo
    , al momento di avvio dei lavori o al momento del
    sostenimento delle spese, se precedente il predetto avvio.

Requisiti e beneficiari del Bonus Facciate

In particolare, i soggetti beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo
    proprietario o di titolare di altro diritto reale di
    godimento
    (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di
    locazione
    , regolarmente registrato, ed essere in possesso
    del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
    proprietario.

In base a questi presupposti, la risposta dell’Agenzia delle
Entrate è stata positiva in quanto l’istante occupa l’immobile
oggetto dell’intervento in base ad un diritto di
enfiteusi, diritto reale di godimento che si
concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei
frutti a fronte dell’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone
periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del codice
civile).

Quindi il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di
godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso
all’agevolazione Bonus Facciate.

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