Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il
2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell’intero importo dei
lavori che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura
(90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è
possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la
spesa dell’intervento?
Bonus facciate 2021 e interventi conclusi nel 2022:e le
risposte di AdE e MEF
Oggi proviamo a rispondere ad una interessantissima
domanda che ci siamo posti nelle ultime settimane in
riferimento alla detrazione fiscale del 90%
(bonus facciate) prevista dall’art. 1, commi da
219 a 224 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il
2020).
Una domanda salita prepotentemente alla ribalta alla luce della
sempre più reale possibilità che il Parlamento decida di non
prorogare questa detrazione in scadenza il 31 dicembre 2021.
Se fosse confermata la mancata proroga ci si pone il problema
degli interventi che non riusciranno ad essere completati entro
l’orizzonte di fruizione del bonus 90%. Su questa problematica sono
recentemente intervenuti l’Agenzia
delle Entrate e il
MEF fornendo una risposta che, però, non ci aveva soddisfatto
pienamente.
L’Agenzia delle Entrate aveva confermato che il
condominio istante potrà beneficiare del bonus facciate (nel
rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi
complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di
recupero delle facciate, avviati anche se non terminati, laddove il
pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori
dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo
l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre
2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori
previsti.
Il MEF aveva aggiunto che è confermata la
possibilità optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli
interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un
pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano
previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto
sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo
pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto
dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione
sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede
di controllo
Bonus facciate 2021 e interventi conclusi nel 2022: la domanda
all’esperto
Due risposte che, come detto, non ci avevano soddisfatto
pienamente perché lasciavano un dubbio molto importante: è
possibile solo completare i lavori nel 2022 e portare solo in
detrazione le spese “sostenute” per interventi “realizzati” nel
2021? oppure è possibile anticipare il pagamento complessivo e
beneficiare del bonus per tutto l’importo anche per interventi
realizzati nel 2022?
Ci siamo posti il dubbio (sacrosanto e fondamentale) e abbiamo
formulato la domanda al nostro esperto di
detrazioni fiscali del settore dell’edilizia,
l’avv. Angelo Pisciotta.
Riportiamo di seguito la risposta dell’avv. Pisciotta al nostro
quesito.
Si, sussiste la possibilità di fruire del bonus facciate
purché, entro il 31 dicembre 2021, venga effettuato il relativo
pagamento, tenuto conto che il Governo non ne prevede una proroga.
Tengo a precisare che, anche la fattura (con o senza sconto) deve
essere emessa entro il 31 dicembre 2021; infatti, per fruire
dell’agevolazione, non è rilevante la fine dei lavori ma lo sono il
bonifico e la relativa fattura emessa. Resta, poi, in capo al
soggetto beneficiario la fiducia posta nell’impresa esecutrice dei
lavori, nel saldare preventivamente l’intero importo senza che la
stessa abbia terminato gli interventi edilizi.
Secondo l’intepretazione dell’avv. Pisciotta la possibilità di
fruire del bonus facciate anche se gli interventi vengano
completati nel 2022 non dipende dalla facoltà di scelta dello
sconto in fattura da parte dell’impresa. E’ sufficiente che la
fattura sia datata e saldata entro il 2021 anche se il contribuente
decide per la detrazione diretta o per la cessione del credito.
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