Bonus facciate, come funziona nel 2021? Con la Legge di Bilancio è arrivata la proroga dell’agevolazione del 90% anche per quest’anno, insieme agli altri bonus casa.
Rispetto al 2020, anno in cui il bonus facciate è stato introdotto, non ci sono particolari novità da segnalare in merito al perimetro d’azione dell’agevolazione, né sui lavori ammessi né alle spese o alle zone.
Rimane anche nel 2021, grazie al decreto Rilancio, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Su come funziona il bonus facciate e quali sono i lavori ammessi in detrazione è stata pubblicata la guida dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, preceduta dalla circolare n. 2/E.
Il bonus consiste nella detrazione del 90% degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa.
Per averne diritto, bisogna realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche quelli strumentali.
In particolare, i lavori ammessi in detrazione sono quelli di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.
Questo significa che gli interventi per cui è possibile richiedere il bonus facciate sono quelli di pulitura e tinteggiatura esterna, ma con dei limiti su zone e sul tipo di lavori. Su questi punti l’Agenzia delle Entrate si è espressa con alcuni chiarimenti per l’applicazione del bonus sui balconi, mentre i terrazzi rimangono esclusi.
Se gli interventi riguardano l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, sarà obbligatorio rispettare i requisiti di efficienza energetica, e a quel punto ai contribuenti converrà optare per l’ecobonus.
Per quanto riguarda le zone ammesse al rimborso, si può recuperare il 90% delle spese effettuate solo nelle zone A e B, rispettivamente centri storici e aree totalmente o parzialmente edificate, indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968, o comunque in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Inoltre, per i contribuenti che vivono nelle zone A e B delle città medio-grandi è possibile, grazie all’abitudine di coprire con cartelloni pubblicitari le facciate dei condomini durante i lavori, effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria a costo zero.
Vediamo quali sono le novità e i limiti del bonus facciate, i lavori che rientrano e quelli esclusi dalla detrazione IRPEF del 90%.
Bonus facciate 2021, come funziona? Lavori ammessi, zone e novità
Bonus facciate 2021, come funziona e a chi spetta?
Il bonus facciate è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 senza sostanziali novità rispetto allo scorso anno. Sono quindi ancora validi come riferimenti per l’applicazione la circolare n. 2, collegata alla guida ufficiale: entrambi i documenti sono stati pubblicati il 14 febbraio 2020.
- Circolare AdE n.2/E del 14/2/2020
- Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)
L’agevolazione consiste nella detrazione dell’imposta lorda (IRPEF o IRES), e consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 e nel 2021 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Non ci sono limiti massimi di spesa e tutti possono beneficiarne: persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato.
I lavori di recupero della facciata esterna possono essere effettuati su qualsiasi categoria catastale di edifici, comprese quelli strumentali, purché siano già esistenti.
Condizione fondamentale è che gli immobili si trovino nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone ad esse assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dal 2020, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre e nei nove periodi d’imposta successivi.
Visto che non c’è un limite massimo di spesa, non c’è nemmeno una soglia massima di detrazione.
Il bonus facciate è un’agevolazione pensata per poter spettare a tutti.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I lavori ammessi in detrazione nel bonus facciate 2021
Il bonus facciate viene definito come il “nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città”.
Le spese ammesse in detrazione, quindi, sono quelle sostenute per i lavori di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti e su parti di essi.
L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna;
- interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
- il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
È possibile portare in detrazione anche le spese per:
- l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, come l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, per esempio: le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
I lavori esclusi dalla detrazione
Rispetto a come era stato inizialmente concepito, il bonus facciate ha dei nuovi limiti e per questo motivo alcuni lavori sono esclusi dalla possibilità di detrazione.
Il bonus non spetta, ad esempio, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Il bonus facciate 2020 non si potrà richiedere per interventi:
- su superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Non spetta anche per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
In quali zone è ammesso il rimborso?
Il bonus facciate copre solo alcuni lavori e in determinate aree.
Le zone in cui è possibile ottenere il bonus facciate sono quelle individuate dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 1444 del 2 aprile 1968, ovvero le zone A e B.
Nel dettaglio, le zone A contengono agglomerati urbani con caratteristiche di:
- carattere storico;
- artistico;
- o particolare pregio ambientale.
Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Le zone B sono dette “di completamento”, comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A.
Nello specifico, sono considerate zone parzialmente coperte quelle in cui la superficie coperta da edifici non sia inferiore al 12,5%, quindi un ottavo della superficie fondiaria della zona.
Escluse dunque le zone C, che sono quelle a minore densità abitativa.
Il riferimento da tenere in considerazione per beneficiare della detrazione del 90% è quello delle zone, e non le categorie catastali.
Tutte le informazioni per sapere in quale zona si trova l’immobile per cui si vuole richiedere il bonus facciate si trovano sul sito del Comune.
In particolare, bisogna fare riferimento ai dati della classificazione del territorio comunale: nel documento vengono delimitate le aree del centro abitato, ed è proprio all’interno di questo perimetro che si trovano le aree A e B.
Ricordiamo inoltre che il bonus facciate può essere richiesto per le “spese documentate” durante il 2020 (e nel 2021), senza altri riferimenti temporali. Dunque, può essere richiesto anche per i lavori iniziati nel 2019.
I lavori di efficienza energetica nel bonus facciate 2021
Partito come detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, vari emendamenti al testo della manovra 2020 ne hanno cambiato la portata d’azione.
In particolare, è stato l’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle a sollevare la questione della sovrapposizione con l’ecobonus per quanto riguarda gli interventi più complessi.
In caso di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico è stato posto un limite: se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, si dovranno rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza, previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
Di fatto, molti contribuenti a quel punto dovranno optare per il cappotto termico, che rientra tra i lavori dell’ecobonus.
I due bonus, in ogni caso, sono cumulabili.
Come effettuare il pagamento e gli altri adempimenti
Per ottenere la detrazione del 90% delle spese sostenute, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, anche online, dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa devono far fronte agli stessi adempimenti di cui sopra, tuttavia, per loro non vige l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.
Per quanto riguarda gli altri adempimenti, i contribuenti sono tenuti a:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri.
Documenti da conservare
I contribuenti che vogliono ottenere il bonus facciate devono avere cura di conservare i seguenti documenti:
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
Comunicazione ENEA solo per i lavori di efficienza energetica
Solo per gli interventi di efficienza energetica in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
- l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Inoltre, i contribuenti che hanno effettuato lavori di efficienza energetica devono inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Nella scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che va inviata solo in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
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