La normativa fiscale prevede diverse interessanti possibilità di
agevolazioni fiscali per il settore dell’edilizia. Sono quasi tutte
finalizzate al miglioramento energetico, alla riduzione del rischio
sismico, al recupero e al decoro architettonico. Tra queste la
detrazione fiscale del 90% (bonus facciate).
Bonus facciate: cos’è
Diciamo subito cos’è il bonus facciate e da quale norma è stato
previsto nel nostro ordinamento. Il bonus facciate è una detrazione
fiscale del 90% prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e prorogata
per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di
Bilancio 2021).
La detrazione è finalizzata al recupero del decoro
architettonico delle facciate esterne degli edifici e proprio per
questo non fa distinzione tra tipologie di immobili (quindi si
applica anche a quelli strumentali). La detrazione va ripartita in
10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Altro aspetto
molto interessante riguarda il fatto che la norma istitutiva del
bonus facciate non ha previsto limiti di spesa massimi né limiti
massimi di detrazione.
Bonus facciate: i beneficiari
Come detto, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti
residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa,
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati
e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di
intervento.
Sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni; - gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale; - le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone
fisiche, società di persone, società di capitali).
Aspetto fondamentale riguarda la disposizione
prevista dall’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) che ha esteso
le opzioni alternative alla detrazione fiscale
anche per il bonus facciate per le spese sostenute negli anni 2020
e 2021.
Bonus facciate: le condizioni
La norma istitutiva ha previsto tre condizioni
per accedere al bonus facciate:
- la prima riguarda l’ubicazione dell’immobile
che deve trovarsi in zona A (centri storici) o B (parti già
urbanizzate, anche se edificate in parte), come individuate dal
decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti
edilizi comunali; - altra condizione riguarda la visibilità della facciata, che
deve essere visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici
confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte
salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico; - la terza riguarda la percentuale di intonaco
su cui intervenire, nel caso sia superiore al
Bonus facciate: spese e interventi ammissibili
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero
o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione
spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache
della facciata; - su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura; - sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di
vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati
sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri
lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi
effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili
dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo
esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle
caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di
riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della
facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la
struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura
della superficie; - il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e
tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi
costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi; - i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti
alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla
parte opaca della facciata.
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista
termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare
specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello
Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti
minimi); - i valori limite di trasmittanza termica finali (U), fermo
restando il rispetto del Decreto Requisiti minimi devono essere:- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella
tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio
lavori antecedente al 6 ottobre 2020; - inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1
dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a
partire dal 6 ottobre 2020.
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della
superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve
interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda
complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti,
infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno. Nel caso
in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri
materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto
di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto
dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% va
fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della
facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda
complessiva della superficie disperdente.
Bonus facciate 2021: le opzioni alternative
Come indicato in premessa, l’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2021 ha previsto due opzioni alternative alla fruizione diretta
di alcune detrazioni fiscali. Tra queste anche per il bonus
facciate, per gli anni 2020 e 2021, è possibile optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto (sconto in fattura), fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari; - per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare
(cessione del credito), con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari.
L’estensione delle due opzioni alternative anche al bonus
facciate è prevista, in particolare, dall’art. 121, comma 2,
lettera d) del Decreto Rilancio.
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