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Bonus Facciate 2021: dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida fiscale – Lavori Pubblici

È stato istituito con la Legge 27
dicembre 2019, n. 160
ed è stato uno dei bonus fiscali più
apprezzati per tutto il 2020 e per i primi mesi del 2021,
nonostante il superbonus 110% si sia preso la scena sotto i
riflettori. Stiamo parlando del bonus facciate, la
detrazione fiscale del 90% che è possibile
beneficiare a determinate condizioni per il recupero e
restauro delle facciate esterne
degli edifici.

Bonus Facciate 2021: rilasciata la nuova edizione della guida
dell’Agenzia delle Entrate

Dopo la proroga per tutto il 2021 prevista dalla Legge 30 dicembre
2020, n. 178
(Legge di Bilancio 2021) e alla luce di un anno e
mezzo di chiarimenti operativi sull’argomento, l’Agenzia
delle Entrate
ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della
sua guida
operativa al bonus facciate
. L’aggiornamento arriva dopo la
pubblicazione della prima edizione, datata luglio 2020.

La struttura della guida al Bonus Facciate dell’Agenzia delle
Entrate

La nuova edizione della guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate
ricalca la precedente ed è suddivisa nei seguenti capitoli:

  1. L’agevolazione
    • In cosa consiste
    • A chi spetta
    • Come si utilizza
    • Le alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione
      del credito
    • Cumulabilità con altre agevolazioni
  2. Per quali interventi
    • Le zone interessate e quelle escluse
    • Gli interventi agevolabili
    • Gli interventi di efficienza energetica
    • Quadro sintetico dei lavori agevolati
  3. Modalità di pagamento e altri
    adempimenti
    • Persone fisiche non titolari di reddito
      d’impresa
    • Contribuenti titolari di reddito d’impresa
    • Interventi su parti comuni di edifici
      condominiali
    • Quadro sintetico dei principali adempimenti
  4. Per saperne di più: normativa e
    prassi

Le novità della guida fiscale 2021

Nella nuova guida vengono prese in considerazione sia le
proroghe previste dalla Legge n. 178/2021 che le estensioni
inserite nell’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

In particolare, come detto, il bonus facciate è stato esteso a
tutto il 2021 e l’Agenzia delle Entrate ricorda che si fa
riferimento alla spese sostenute nell’anno. Per cui:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
    professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato
    a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel
    2022, è possibile beneficiare del “bonus facciate” solo con
    riferimento alle spese sostenute nel 2021;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali è
    necessario far riferimento alle spese da imputare al periodo di
    imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,
    indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese
    si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
  • per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli
    edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la
    data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente
    dalla data di versamento della rata condominiale da parte del
    singolo condomino (per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal
    condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, non
    danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico
    effettuato dal condominio nel 2021, le rate versate dal condomino
    nel 2020, nel 2021 o nel 2022, prima della presentazione della
    dichiarazione dei redditi relativa al 2021, danno diritto al
    bonus).

Bonus facciate e opzioni alternative alla detrazione
diretta

L’art. 121 del Decreto Rilancio ha esteso le due opzioni
alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale anche
ad altre agevolazioni oltre al superbonus 110%. Tra queste il bonus
facciate del 90%. Il beneficiario della agevolazione potrà, dunque,
optare per le due opzioni alternative:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto (c.d. sconto in fattura), fino a un importo
    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
    hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
    forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
    spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare (c.d.
    cessione del credito), con facoltà di successiva
    cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
    altri intermediari finanziari.

Si ricorda che, a differenza delle detrazioni fiscali del 110%,
nel caso di bonus facciate le due opzioni alternative potranno
essere fruite per tutto il 2021 (il 2022 non è stato, chiaramente,
inserito perché non ancora previsto come proroga).

L’Agenzia delle Entrate ricorda pure che il condomino può cedere
l’intera detrazione calcolata, alternativamente:

  • sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’assemblea
    per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
  • sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal
    condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai
    fornitori, per la quota a lui imputabile.

Gli interventi agevolabili con il bonus facciate

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero
o restauro della facciata esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache
    della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola
    pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal
    punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco
    della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati
sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri
lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus spetta, per
esempio per gli interventi realizzati:

  • sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono
    almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad
    uso pubblico
  • su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada
    pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato
    del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del
    perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia
    visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
  • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è
    parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso
    pubblico
  • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso
    pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con
    l’Amministrazione comunale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle
facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico.

Per esempio, non spetta per gli interventi realizzati
sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di
una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una
posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo
pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo
esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle
    caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di
    riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della
    facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la
    struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura
    della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e
    tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi
    costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti
    alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
    sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla
    parte opaca della facciata.

L’Agenzia delle Entrate conferma che sono escluse le spese
sostenute per:

  • gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate
    dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici
    solari, tetti) e pavimenti
  • gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine,
    cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla
    strada o da suolo ad uso pubblico
  • la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e
    cancelli
  • la riverniciatura degli scuri e delle persiane
  • gli interventi effettuati sulle mura di cinta
    dell’edificio.

È possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le
    altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di
    lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il
    rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
    realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative
    all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali
    rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i
    diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la
    tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Bonus facciate: gli interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista
termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare
specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni
    energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal decreto del
    Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti
    • dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato
      dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio
      lavori antecedente al 6 ottobre 2020
    • dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli
      interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre
      2020.

Bonus facciate: il calcolo della percentuale di intonaco

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il calcolo della
percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va
effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva
disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco
per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente
(pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con
l’esterno, vani freddi o terreno.

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in
piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi
influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente
l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite
del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie
della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale
lorda complessiva della superficie disperdente.

I Dm 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”), 11 marzo 2008 e 6
agosto 2020 (“Requisiti ecobonus”) non si applicano agli interventi
effettuati su immobili di notevole interesse pubblico (cioè quelli
ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e
dell’art. 136, comma 1, lett. b e c, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio) – soltanto nel caso in cui, previo giudizio
dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi
del predetto Codice, il rispetto delle relative prescrizioni
implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto
sotto il profilo storico, artistico e paesaggistico.

Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciata, ai
fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse
procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
(il cosiddetto “ecobonus”).

In allegato la guida completa dell’Agenzia delle Entrate.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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