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Bonus facciate 2021: il requisito di visibilità su strada pubblica – Lavori Pubblici

Bonus facciate: la Legge di Bilancio 2020 (art.
1, commi da 219 a 223) ha previsto una detrazione fiscale del 90%
da applicare alle spese sostenute per interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
(c.d. bonus facciate).

Indice degli argomenti

Bonus facciate: i 3 requisiti

Per poter accedere alla detrazione fiscale del 90%, la norma
prevede che siano rispettati 3 requisiti:

  • la prima riguarda l’ubicazione degli edifici sottoposti
    all’intervento di recupero della facciata, che devono essere
    ubicati in zona “A” o “B” ai sensi del decreto ministeriale 2
    aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla
    normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
  • la seconda riguarda la percentuale di intonaco su cui
    intervenire;
  • la terza le facciate che devono essere visibili dalla strada o
    da suolo ad uso pubblico, escludendo le spese sostenute per gli
    interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi,
    cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o
    da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: la visibilità delle facciate

Sulla visibilità delle facciate l’Agenzia delle Entrate è
intervenuta diverse volte rispondendo agli interpelli dei
contribuenti. L’ultimo intervento è quello arrivato con la
risposta n.
337 del 12 maggio 2021
che chiarisce ulteriormente
questo requisito.

Nel nuovo interpello presentato al Fisco, un condominio intende
realizzare dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al
recupero dell’involucro esterno di una palazzina situata
all’interno di un complesso residenziale, dotato di portineria, e
costituito sia da palazzine con appartamenti che da ville isolate e
a schiera. L’istante precisa che il lato nord della palazzina è
visibile dalla strada (comunale) di accesso al residence, invece,
il lato sud della detta palazzina è visibile da una “via” che è
parte integrante del complesso residenziale, costituendo una strada
di affaccio anche di altre ville del complesso, ma al contempo non
è una strada “privata e chiusa, bensì su una strada dove circolano
liberamente persone e mezzi provenienti sia dall’esterno che
dall’interno del complesso residenziale.

Chiede, quindi, se è possibile riconoscerne un “uso pubblico” e
beneficiare della detrazione fiscale del 90%.

Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali
interventi spetta

Come già rilevato, sull’argomento diversi sono gli interventi
del Fisco che anche questa volta ha ricordato che gli interventi
devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache
della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Ha anche ricordato
che gli interventi devono essere realizzati sull’involucro “esterno
visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore,
frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello
stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli
interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente
la “struttura opaca verticale”.

Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del
ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi
costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e
della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo
degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi
nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli
riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e
alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono
sulla parte opaca della facciata.

Bonus facciate e visibilità delle facciate: per quali
interventi non spetta

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati
sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili
dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi, sono escluse le
spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle
visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate e visibilità delle facciate: la risposta
dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, l’Istante dichiara che intende fruire del
bonus facciate per le spese di manutenzione straordinaria
finalizzate al recupero dell’involucro esterno della palazzina in
cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente
visibile da una “via”, privata ma “ad uso pubblico”.

Al riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, con nota RU 0348403 del 9 novembre 2020, ha
precisato che “si condivide l’interpretazione, che tiene conto
anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa
con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una
strada vicinale sia Pagina 4 di 6 assimilabile ad una strada
comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso
specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto
che, nel caso in questione, costituendo l’edificio un organismo
edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori
finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere
ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere
ammessi al bonus facciate
“.

Pertanto, fermo restando che la valutazione, in concreto se la
facciata sia visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico,
costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze
dell’Agenzia delle Entrate, la risposta precisa che, nel rispetto
di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la
fattispecie rientra tra le ipotesi ammesse all’agevolazione.

Bonus facciate: via libera a sconto in fattura e cessione del
credito

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, che come previsto
dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) anche per le
spese sostenute nel 2021 i contribuenti possono optare al posto
della detrazione diretta:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo
    dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
    anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
    quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con
    facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
    inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
    (sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo
    corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi
    istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà,
    per questi ultimi, di successiva cessione (cessione del
    credito
    ).

Opzioni le cui modalità attuative sono state disciplinate dai
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto
2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22
febbraio 2021, prot. 51374 e 30 marzo 2021, prot. 83933.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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